X Disposizione transitoria e finale della Costituzione
X Disposizione transitoria e finale della Costituzione

Primo comma
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.
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