Diritto penitenziario e principi costituzionali
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In tema di contratto di subfornitura è interessante comprendere, la suddivisione della disciplina dettata dalla legge n. 192/1998.
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Con la Legge n. 192/1998 è stata dettata una disciplina generale della subfornitura nelle attività.
La prima parte di questa legge, contiene le norme volte a regolare il rapporto tra committente e subfornitore. Più precisamente tutte quelle norme che contengono la disciplina inerente, alla forma scritta, ai termini di pagamento, alle sanzioni in caso di inosservanza dei termini e così via.
Si tratta senza dubbio di una disciplina che di fatto limita l’autonomia privata, al fine di creare un modello contrattuale equilibrato e garantire una forte protezione al subfornitore.
La seconda parte, invece, disciplina l’abuso di dipendenza economica. Si tratta dell’abuso che l’impresa committente può esercitare nei confronti dell’impresa subfornitrice.
Per comprendere meglio: si tratta di una disciplina volta a evitare che l’impresa committente approfittando, del forte potere economico-contrattuale di cui dispone, possa imporre determinate condizioni economiche all’impresa subfornitrice.
Un fenomeno simile si riscontra anche nella legge antitrust. In quest’ultima infatti è disciplinato il c.d. abuso di posizione dominante.
La legge antitrust è stata emanata in ritardo rispetto agli altri paesi. Essa controlla e garantisce la concorrenza e il buon funzionamento del mercato in tre modi:
Vale a dire, gli accordi tra imprenditori volti a fissare i prezzi dei prodotti, da distribuire nel mercato. Questi accordi possono essere presi solo se autorizzati dall’AGCM. Essa infatti li autorizzerà solo qualora li ritenga utili per il buon funzionamento del mercato.
Inteso come divieto, da parte dei monopolisti che non hanno bisogno di accordi con altre imprese, di porre in essere comportamenti volti a limitare la concorrenza.
Nei casi in cui un’impresa acquisisce o si fonde con un’altra impresa per creare posizioni dominanti. Anche queste operazioni sono vietate, ma possono essere autorizzate.
L’AGCM non è altro che:
Essa indaga, sia con riferimento al rispetto del divieto di intese restrittive della concorrenza; sia anche, con riferimento alla concentrazione tra le imprese.
L’autorità garante può diffidare dal proseguire certe condotte e può irrogare delle sanzioni, nel caso in cui queste diffide non vengano osservate. Se, invece, dovesse ritenere detti comportamenti come sani, potrà in alternativa autorizzarli.
Si tratta di interventi c.d. di public enforcement.
Si osservi che nelle ipotesi appena analizzate, non si configura solo un danno all’interesse generale (buon andamento del mercato), ma anche all’interesse particolare o per meglio dire privato di quella determinata impresa.
A questo tipo di danno si farà fronte con gli strumenti di diritto civile. L’impresa privata lesa potrà chiedere al giudice ordinario, di ottenere il risarcimento del danno.
Qui invece si rientra nel private enforcement.
Si configura quindi, mediante la legge antitrust, un doppio piano di tutela.
Se si dovesse essere interessati ad approfondimenti circa la suddivisione della disciplina dettata dalla legge n. 192/1998, puoi sempre chiederli attraverso un commento.
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