Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 3
Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 3

Articolo 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie)
Primo comma
Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
Secondo comma
In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Terzo comma
I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.
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