Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 21
Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 21

Articolo 21 (Entrata in vigore)
Primo comma
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Secondo comma
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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