Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 1

Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 1

Guardia di finanza che applica lo Statuto dei Diritti del Contribuente

Articolo 1 (Princìpi generali) 

Primo comma

Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princìpi generali dell’ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali. 

Secondo comma

L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica. 

Terzo comma

Le Regioni a Statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella medesima legge.

Quarto comma

Gli Enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi Statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princìpi dettati dalla presente legge.

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