Soggetti passivi nell’imposta sulle successioni e donazioni
Soggetti passivi nell’imposta sulle successioni e donazioni
La legge individua i soggetti passivi nell’imposta sulle successioni e donazioni, con molto precisione. Essa, infatti, considera tali nell’imposta di:
- Successione: Gli eredi e i legatari.
- Donazione: I donatari.
- Altre liberalità tra vivi: I beneficiari
Ora, una volta compresi chi siano detti soggetti passivi è importante comprendere anche tre importanti questioni:
- Posizioni dei chiamati che non hanno ancora accettato l’eredità o che ad essa non hanno diritto.
- Solidarietà tra gli eredi.
- La solidarietà per il pagamento delle imposte sulla liberalità inter vivos
Posizioni dei chiamati che non hanno ancora accettato l’eredità o che ad essa non hanno diritto
Ai sensi del codice civile (459, 474, 480), l’eredità si acquista solo con la sua accettazione, la quale come sappiamo può essere espressa o tacita. Dal punto di vista fiscale, invece, assume già una centrale rilevanza il mero fatto di essere chiamati a quell’eredità o a quel legato. Ai fini fiscali non è quindi rilevante che il soggetto non l’abbia ancora accettata.
Non a caso, la legge dispone sul punto che fino a quanto l’eredità non è stata accettata o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta sarà determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunciato.
Ne consegue che sono esentati dall’obbligo di dichiarare la successione, solamente due categorie di soggetti. Coloro che sono stati chiamati all’eredità o al legato che vi abbiano rinunciato; coloro che pur non avendo rinunciato non sono in possesso dei beni ereditari, perché hanno chiesto la nomina di un curatore a norme del codice civile.
Momento di adempimento obblighi tributari derivanti dall’eredità
Quanto ho appena detto, ci fa capire che gli obblighi tributari devono essere assolti dai chiamati, anche prima che detta eredità sia stata accettata. Un obbligatorietà che trova la sua giustificazione nell’intento di precludere che le ragioni del Fisco, possano essere pregiudicate dal differimento dell’accettazione dei lasciti.
Il pagamento è comunque dovuto solo per il valore dei beni ereditari di cui gli eredi sono già in possesso. Ad ogni modo, l’imposta da essi versata prima dell’accettazione, deve sempre essere rimborsata nei casi di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria.
Disciplina analoga a quella fin’ora esposta è quella attinente al fatto che le successioni testamentarie, sono assoggettate all’imposta sulla base delle disposizioni contenute nel testamento, anche se impugnate giudizialmente.
In altre parole, anche se le disposizioni testamentarie ledessero le quote o i diritti dei legittimari, esse devono essere prese comunque a base della tassazione, anche se poi viene fatto salvo il diritto al rimborso nel caso in cui andasse a mutarsi la devoluzione ereditaria.
Solidarietà tra gli eredi
Per quanto riguarda le successioni ereditarie vige il principio secondo cui, gli eredi sono solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari; mentre i legatari sono obbligati solo al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
Il principio della solidarietà tra gli eredi trova la sua giustificazione di fondo nel fatto che segue. La successione ereditaria viene concepita come una vicenda traslativa unitaria, con la conseguenza che tutti gli eredi vengono ugualmente investiti, dell’intero complesso di obblighi formali e sostanziali.
Ne consegue che, ciascun erede può essere paradossalmente escusso e quindi, può essere iniziata contro di lui un azione legale, per ottenere l’intero ammontare dell’imposta. Questo indipendentemente da quanto effettivamente da lui beneficiato.
Non si possono certo nascondere le perplessità e i dubbi di natura costituzionale, attinenti alla disciplina appena esposta.
Dubbi che trovano il loro punto di forza, proprio nel fatto che l’imposta sull’asse globale è stata soppressa. Quindi sono state introdotte modalità di calcolo dell’imposta medesima, del tutto distinte e separate per i singoli eredi.
La solidarietà per il pagamento delle imposte sulla liberalità inter vivos
Si osservi che nel campo delle liberalità inter vivos, nessuna norma prevede espressamente forme di solidarietà, per il pagamento delle imposte dovute dai donatari e beneficiari.
Tuttavia, questo problema sorge come conseguenza del fatto che le donazioni, sono soggette a tassazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposte di registro. Quindi sono disciplinate anche da quelle norme che affermano la solidarietà di tutte le parti contraenti, nonché del pubblico ufficiale rogante, per quanto riguarda il pagamento delle imposte scaturenti dai singoli atti.
Proprio sulla base di questo richiamo alle disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, può dirsi la solidarietà certamente sussistente, tra i codonatari di una medesima donazione.
Anzi, secondo una parte della dottrina anche alle donazioni, si applicherebbero le norme sulla responsabilità del pubblico ufficiale e sulla solidarietà delle altre parti contraenti. In modo particolare il donante.
Pubblico ufficiale e donante sono però presi in considerazione come meri responsabili d’imposta, in quanto, dotati di diritto di rivalsa nei confronti dei singoli donatari che sono poi gli effettivi soggetti passivi dell’imposta.
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