Soggetti passivi dell’imposta di registro

Soggetti passivi dell’imposta di registro

Con riferimento ai soggetti passivi dell’imposta di registro, dobbiamo dire che la legge sul punto non ci fornisce una definizione precisa, in quanto, essa qualifica come “Obbligati a Pagare” oltre i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o autenticato l’atto, anche:

  • I soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione
  • Le parti contraenti
  • Le parti in causa
  • Coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di eventi fiscalmente rilevanti

Questa regola generale è però accompagnata da taluni importanti specificazioni, tra le quali meritano particolare attenzione:

  • La responsabilità dei pubblici ufficiali è limitata al solo pagamento dell’imposta principale dovuta per la registrazione dell’atto e non è quindi estesa anche alle successive richieste di imposte complementari e suppletive.
  • Per gli atti sospensivamente condizionati, sono tenute a pagare l’imposta scaturente dal verificarsi della condizione solo le parti interessate al verificarsi della condizione medesima e non quindi anche le altre parti.
  • L’imposta complementare dovuta per un fatto imputabile solo a una delle parti contraenti è a carico esclusivamente di questa.
  • Per gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso o comunque presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento è soltanto chi ha chiesto.

Ora, a questo punto sorge spontaneamente un domanda e cioè, tutti coloro che presentono l’atto per la registrazione sono obbligati a pagare l’imposta?

Se rispondessimo senza riflettere, sicuramente diremmo di SI.

Ma rispondere si, significa rispondere in maniera sbagliata e questo, perché ci sono categorie di soggetti che hanno l’obbligo di registrare ma non di pagare. Esempio: si pensi ai cancellieri che hanno l’obbligo di registrare una sentenza ma non hanno quello di pagare, perché quest’ultimo obbligo ricade sulle parti.

Vediamo adesso di analizzare meglio la posizione del notaio, in quanto, egli in questo caso riveste la figura tipica del responsabile d’imposta che è da distinguere dall’altra figura del sostituto.

Sia il responsabile che il sostituto trovano la loro nozione nella stessa norma e cioè, nell’articolo 64 DPR 600/1973 il quale articolo contiene le norme sull’accertamento dell’imposte sui redditi. Il responsabile d’imposta è colui il quale è obbligato per legge al pagamento del tributo insieme ad altri cui si riferisce il presupposto d’imposta.

Ne consegue che la differenza con il sostituto è evidente perché il sostituto non è obbligato insieme ad altri, ma in sostituzione di altri. Il datore di lavoro paga la ritenuta ed è lui solo obbligato a pagare questa ritenuta all’erario.

Il notaio, invece, versa l’imposta perché è obbligato insieme alle parti. Quindi se il professore ci facesse la domanda chi è tenuto a pagare l’imposta di registro, noi dovremmo rispondere, essendo un imposta d’atto, prima di tutto sono obbligati in via principale le parti insieme al notaio, il quale è obbligato mediante un obbligazione solidale dipendente.

Per quanto riguarda le parti, invece, ci chiediamo se sono veramente tutte le parti obbligate e se sono obbligate a pari titolo. La risposta è NO, perché tra acquirente e venditore, l’imposta di registro grava sull’acquirente ciò nonostante per il fisco entrambe le parti sono obbligate di pari grado. Quindi graverà sull’acquirente solo nei rapporti interni.

Detto ciò è importante fare due precisazioni:

La prima è che sia l’imposta di registro che quelle di successione e donazione  sono c.d. imposte con accertamento e questo significa che la liquidazione non la fa la parte e cioè il contribuente, bensì l’Ufficio. Ne consegue che noi presentiamo l’atto per la registrazione o la denuncia di successione affinché la registri la liquidazione del tributo è sempre fatta dall’Agenzia dell’Entrate. Non quindi dal contribuente.

Ne consegue che l’incaricato al margine dell’atto effettua la liquidazione dell’imposta, se viene pagata in quel momento bene, altrimenti arriverà a casa un atto che si chiama avviso di liquidazione.

Avviso quest’ultimo che non è presente nelle imposte dirette, in quanto, con riferimento a quest’ultime la liquidazione è direttamente fatta dal contribuente, il quale se non paga in tutto o in parte gli arriverà la c.d. cartella esattoriale che è disciplinata nell’articolo 36 bis. Con riferimento a questa cartella si può discutere se è un atto di accertamento o di riscossione, ma non si può dubitare sul fatto che essa non sia un atto di liquidazione perché la liquidazione è fatta a monte dal contribuente.

La seconda precisazione è che le suddette imposte (registro, successione, donazione), possono essere distinte in: principale complementare e supplementare.

E’ principale quando è quella liquidata al momento della presentazione dell’atto.

E’ complementare quando l’imposta è liquidata attraverso un atto successivo dell’Amministrazione. Vendo un appartamento vista Colosseo per 1 € : presento la vendita per la registrazione l’incaricato mi fa pagare l’imposta principale che è sull’atto e quindi sul valore di 1€, poi l’amministrazione mi manda l’avviso di accertamento che è l’imposta complementare che è liquidata sul valore reale.

Si osservi che, non soltanto nell’imposta complementare non sono presenti sanzioni perché l’Ufficio di fatto sta correggendo se stesso, più precisamente la liquidazione fatta con l’imposta principale, ma bisogna dire altresì che se il contribuente impugna l’imposta complementare questa potrà essere pretesa dall’erario solo dopo che la sentenza sia passata in giudicato.

Questa distinzione tra imposta principale e imposta complementare, è importante perché ad esempio il notaio risponde solo dell’imposta principale.

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