Sacra gerarchia e funzione di governo
Sacra gerarchia e funzione di governo
Sacra gerarchia e funzione di governo sono argomenti che ci fanno porre già da subito una domanda.
- Qual’è la connessione tra la sacra gerarchia e la funzione di governare?
Spiegazione della sacra gerarchia e delle funzione di governo
Per capire sacra gerarchia e funzione di governo, prendiamo come punto di riferimento i vescovi.
Sin dalla Chiesa primitiva i vescovi erano ordinati per il servizio in una determinata Chiesa locale. Altrettanto vale per presbiteri e diaconi, che collaboravano con il vescovo.
Il vescovo celebrava i sacramenti, ma governava anche la comunità. Emanava norme, giudicava i fedeli, imponeva sanzioni, amministrava il patrimonio ecclesiastico e così via. In sostanza, l’ordinazione episcopale comportava la missione di governare una determinata Chiesa locale.
Tuttavia, un vescovo poteva o rinunciare all’ufficio, ovvero, poteva essere deposto dall’ufficio stesso. In questo caso egli non esercitava più la funzione di governo, ma gli permaneva il potere di amministrare i sacramenti.
Si distingue dunque una duplice potestà:
Potestà di ordine del vescovo
Detta potestà rende abili all’amministrazione dei sacramenti. Essa si riceve e si trasmette attraverso lo stesso sacramento dell’ordinazione.
Potestà di giurisdizione o di regime del vescovo
La potestà di giurisdizione, invece, consiste nella potestà di governare la società ecclesiastica. Essa si riceve mediante la missione canonica.
I riformatori protestanti hanno, invece, negato la distinzione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. Quindi hanno correlativamente negato la potestà di ordine.
Per quanto riguarda i cattolici ci poniamo il problema se anche i laici sono in qualche modo dotati di un potere di governo. Detto problema si pone in quanto, essi non hanno ricevuto il sacramento dell’ordine e quindi, almeno in teoria, dovremmo asserire che essi non potrebbero espletare le funzioni legate a detto sacramento.
I fedeli laici e l’esercizio delle funzione di giurisdizione
Tuttavia, a differenza di quanto accadeva con il codice del 1917, i laici possono adesso svolgere funzioni di giurisdizione. Infatti, il secondo paragrafo del canone 129 stabilisce che:
- nell’esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto.
Ne consegue che il laico non può celebrare messa o governare una diocesi, ma può in conformità al diritto, svolgere talune funzioni di giurisdizione.
Si pensi al laico giudice in un processo ecclesiastico a composizione collegiale. Il laico non potrà mai essere giudice in un processo a composizione monocratica.
Riferimenti normativi che giustificano la funzione di giurisdizione in mano ai laici
Questo è ribadito anche nella Costituzione Lumen Gentium 33:
- I laici possono anche essere chiamati, in diversi modi, a collaborare più immediatamente con l’apostolato della Gerarchia, a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l’apostolo Paolo nell’evangelizzazione, faticando molto per il Signore (cfr. Fil 4,3; Rm 16,3 ss). Hanno, inoltre, la capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici.
Anche il Concilio Vaticano II ha confermato la connessione di cui parliamo, attraverso la Costituzione Lumen Gentium 21:
- Con la consacrazione episcopale viene conferita la pienezza del sacramento dell’ordine, quella cioè che dalla consuetudine liturgica della Chiesa e dalla voce dei santi Padri viene chiamata sommo sacerdozio, realtà totale del sacro ministero. La consacrazione episcopale conferisce pure, con l’ufficio di santificare, gli uffici di insegnare e governare; questi però, per loro natura, non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col capo e con le membra del collegio. Dalla tradizione infatti, quale risulta specialmente dai riti liturgici e dall’uso della Chiesa sia d’Oriente che d’Occidente, consta chiaramente che dall’imposizione delle mani e dalle parole della consacrazione è conferita la grazia dello Spirito Santo ed è impresso il sacro carattere in maniera tale che i vescovi, in modo eminente e visibile, tengono il posto dello stesso Cristo maestro, pastore e pontefice, e agiscono in sua vece. È proprio dei vescovi assumere col sacramento dell’ordine nuovi eletti nel corpo episcopale.
Si osservi che questa connessione fra ordinazione e funzioni di governo è ribadita anche a proposito del presbiterato. Si guardi al tal fine Lumen Gentium 28.
I soggetti abili nella potestà di governo nell’ordinamento canonico
Si osservi ancora che il primo comma del canone 129 stabilisce:
- Sono abili alla potestà di governo, che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione, coloro che sono insigniti dell’ordine sacro, a norma delle disposizioni del diritto.
A questo punto bisogna aggiungere che questa potestà di governo viene esercitata sia nel foro interno che nel foro esterno.
Foro Esterno
Comprende quelle situazioni individuabili mediante gli ordinari mezzi di prova.
Foro interno
Si tratta del c.d. foro della coscienza.
Più precisamente riguarda le situazioni interiori che possono essere provate solo con la disponibilità e la dichiarazione dell’interessato; ovvero, anche le situazioni esteriori ma comunque occulte.
Il foro interno si divide a sua volta in:
Sacramentale:
L’atto giuridico più caratteristico che lo riguarda è l’amministrazione del sacramento della penitenza.
Extrasacramentale:
Può essere toccato da atti quali precetti o dispense.
Ad ogni modo, a norma del canone 135 la potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale.
Gli organi costituzionali nell’ordinamento canonico
Appartengono alla costituzione divina della Chiesa e quindi sono essenziali:
- Romano Pontefice (capo del Collegio episcopale)
- Collegio episcopale
- Vescovi.
Essi sono dotati di potestà ordinaria e propria:
Ordinaria: in quanto, connessa stabilmente con l’ufficio
Propria: in quanto originaria e non derivante da altri uffici.
Il Collegio Episcopale
Esso è composto da tutti i fedeli che hanno ricevuto la consacrazione episcopale e quindi dai Vescovi:
Preposti a una Chiesa particolare
Dimissionari
Consacrati per lo svolgimento di altri compiti (ausiliari o coadiutori. Dignitari della Curia romana, etc.)
Si osservi che, il collegio episcopale, insieme al suo Capo (il Papa) e mai senza il suo capo, a norma del canone 336 è organo di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.
- Canone 336: Il Collegio dei Vescovi, il cui capo è il Sommo Pontefice e i cui membri sono i Vescovi in forza della consacrazione sacramentale e della comunione gerarchica con il capo e con i membri del Collegio, e nel quale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suo capo, è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.
Questo potere supremo, a norma del canone 337, può essere esercitato o mediante:
- Concilio ecumenico.
- Azione congiunta dei vescovi sparsi per il mondo, con recezione da parte del Romano Pontefice.
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