Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 13
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 13 Bandiera dell'Italia Primo comma La l ...
Sacra gerarchia e funzione di governo sono argomenti che ci fanno porre già da subito una domanda.
Per capire sacra gerarchia e funzione di governo, prendiamo come punto di riferimento i vescovi.
Sin dalla Chiesa primitiva i vescovi erano ordinati per il servizio in una determinata Chiesa locale. Altrettanto vale per presbiteri e diaconi, che collaboravano con il vescovo.
Il vescovo celebrava i sacramenti, ma governava anche la comunità. Emanava norme, giudicava i fedeli, imponeva sanzioni, amministrava il patrimonio ecclesiastico e così via. In sostanza, l’ordinazione episcopale comportava la missione di governare una determinata Chiesa locale.
Tuttavia, un vescovo poteva o rinunciare all’ufficio, ovvero, poteva essere deposto dall’ufficio stesso. In questo caso egli non esercitava più la funzione di governo, ma gli permaneva il potere di amministrare i sacramenti.
Si distingue dunque una duplice potestà:
Detta potestà rende abili all’amministrazione dei sacramenti. Essa si riceve e si trasmette attraverso lo stesso sacramento dell’ordinazione.
La potestà di giurisdizione, invece, consiste nella potestà di governare la società ecclesiastica. Essa si riceve mediante la missione canonica.
I riformatori protestanti hanno, invece, negato la distinzione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale. Quindi hanno correlativamente negato la potestà di ordine.
Per quanto riguarda i cattolici ci poniamo il problema se anche i laici sono in qualche modo dotati di un potere di governo. Detto problema si pone in quanto, essi non hanno ricevuto il sacramento dell’ordine e quindi, almeno in teoria, dovremmo asserire che essi non potrebbero espletare le funzioni legate a detto sacramento.
Tuttavia, a differenza di quanto accadeva con il codice del 1917, i laici possono adesso svolgere funzioni di giurisdizione. Infatti, il secondo paragrafo del canone 129 stabilisce che:
Ne consegue che il laico non può celebrare messa o governare una diocesi, ma può in conformità al diritto, svolgere talune funzioni di giurisdizione.
Si pensi al laico giudice in un processo ecclesiastico a composizione collegiale. Il laico non potrà mai essere giudice in un processo a composizione monocratica.
Questo è ribadito anche nella Costituzione Lumen Gentium 33:
Anche il Concilio Vaticano II ha confermato la connessione di cui parliamo, attraverso la Costituzione Lumen Gentium 21:
Si osservi che questa connessione fra ordinazione e funzioni di governo è ribadita anche a proposito del presbiterato. Si guardi al tal fine Lumen Gentium 28.
Si osservi ancora che il primo comma del canone 129 stabilisce:
A questo punto bisogna aggiungere che questa potestà di governo viene esercitata sia nel foro interno che nel foro esterno.
Comprende quelle situazioni individuabili mediante gli ordinari mezzi di prova.
Si tratta del c.d. foro della coscienza.
Più precisamente riguarda le situazioni interiori che possono essere provate solo con la disponibilità e la dichiarazione dell’interessato; ovvero, anche le situazioni esteriori ma comunque occulte.
Il foro interno si divide a sua volta in:
L’atto giuridico più caratteristico che lo riguarda è l’amministrazione del sacramento della penitenza.
Può essere toccato da atti quali precetti o dispense.
Ad ogni modo, a norma del canone 135 la potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale.
Appartengono alla costituzione divina della Chiesa e quindi sono essenziali:
Essi sono dotati di potestà ordinaria e propria:
Ordinaria: in quanto, connessa stabilmente con l’ufficio
Propria: in quanto originaria e non derivante da altri uffici.
Esso è composto da tutti i fedeli che hanno ricevuto la consacrazione episcopale e quindi dai Vescovi:
Preposti a una Chiesa particolare
Dimissionari
Consacrati per lo svolgimento di altri compiti (ausiliari o coadiutori. Dignitari della Curia romana, etc.)
Si osservi che, il collegio episcopale, insieme al suo Capo (il Papa) e mai senza il suo capo, a norma del canone 336 è organo di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale.
Questo potere supremo, a norma del canone 337, può essere esercitato o mediante:
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