Riparto competenze ed esecutività avvisi di accertamento

Riparto competenze ed esecutività avvisi di accertamento

Con riferimento agli agenti della riscossione è importante dire che negli ultimi tempi, si è avviato un processo di pubblicizzazione. Quest’ultimo sta portando a trasformare gli agenti della riscossione in veri e propri organi ed uffici, investiti del potere di riscuotere le entrate pubbliche.

Tuttavia da questo risultato si è ancora lontani. Molti agenti della riscossione, infatti, continuano a rivestire la forma di “società di capitali” solo controllati dalla mano pubblica e comunque partecipate anche da Istituti di credito.

Si osservi che la delicatezza e la complessità di questo regime transitorio, si può comprendere anche dal D.L. del 2005 il quale stabilisce che:

  • A decorrere dal 1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio di riscossione, con la conseguenza che la riscossione nazionale è attribuita all’Agenzia delle Entrate, la quale la esercita con Equitalia S.P.A. Su quest’ultima, l’Agenzia delle Entrate esercita un’attività di coordinamento approvandone l’ordine del giorno e le delibere del consiglio di amministrazione.

Coordinamento 

Agli Enti impositori e all’Agenzia delle Entrate spetta l’accertamento, la liquidazione e l’iscrizione a Ruolo degli importi da riscuotere, nonché, l’emissione di provvedimenti di sospensione, sgravio ed eventualmente annullamento d’ufficio degli atti medesimi.

Mentre agli agenti della riscossione, è riconosciuto oltre il potere della riscossione, anche quello di poter concedere dilazioni, rateizzazioni e l’adozione di misure volte a conservare i beni dei soggetti da escutere. Ad essi è poi riconosciuto il potere di effettuare ispezioni e indagini volte a comprendere la situazione patrimoniale dei contribuenti morosi.

Nuova disciplina sull’esecutività di taluni avvisi di accertamento

Bisogna poi dire che, di recente sono state introdotte norme che hanno sancito la diretta esecutività di taluni avvisi di accertamento. Ciò ha fatto si che gli agenti della riscossione possono provvedere a riscuotere le maggiori imposte accertate, senza che vi sia stata l’iscrizione a Ruolo e la notifica della cartella di pagamento.

Questa disciplina per il momento riguarda:

I soli avvisi di accertamento IVA e IRAP emessi dall’Agenzia delle Entrate che hanno ad oggetto i periodi d’imposta in corso e successivi al 2007.

Contenuto di detti avvisi di accertamento

Questi avvisi di accertamento, devono però contenere:

  1. L’intimazione a pagare gli importi in essa contenuti, entro i termini previsti per presentare il ricorso. Nel caso di ricorso tempestivo, l’accertamento deve intimare a versare le somme riscuotibili a titolo provvisorio.
  2. Che l’accertamento diventa esecutivo decorso 60 giorni dalla notifica e che in caso di inadempimento, la riscossione sarà affidata agli agenti della riscossione, i quali provvederanno con l’esecuzione forzata.
  3. Gli agenti della riscossione ottenuto l’incarico, devono informare il contribuente di questa situazione di fatto con raccomandata semplice. Essa sarà spedita nell’indirizzo dove è stato inviato l’avviso di accertamento.
  4. Ad ogni modo, l’esecuzione forzata dovrà essere sospesa per 180 giorni dall’incarico agli agenti di riscossione. Quest’ultimi potranno ovviamente in questo tempo, adottare misure conservative a garanzia del credito.
  5. Decorso il termine di 180 giorni, gli agenti provvederanno all’espropriazione forzata dei beni del contribuente. Ciò avverrà con le stesse modalità previste, per le riscossioni coatte a mezzo di iscrizione a Ruolo ed emissione della cartella di pagamento.
  6. L’esecuzione forzata deve avvenire, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

E’ agevole comprendere che l’emanazione di norme introduttive di questa nuova disciplina, è giustificata dal fatto che si sono volute accelerare le procedure per la riscossione provvisoria delle maggiori imposte accertate dall’Agenzia delle Entrate.

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