Disciplina dell'attività e dei poteri conoscitivi
Disciplina dell'attività e dei poteri conoscitivi La disciplina dell'attività e dei poteri conos ...
Nel nostro ordinamento tributario una delle modalità attraverso cui si redimono le controversie, sono i rimedi giustiziali amministrativi. I ricorsi amministrativi pur avendo goduto in passato di grande attenzione, oggi hanno invece perso di grande importanza.
Molti degli attuali ricorsi esperibili dinanzi alle Commissioni tributarie, sono infatti l’evoluzione di ricorsi che originariamente erano amministrativi e preliminari rispetto all’azione giurisdizionale.
In passato, l’azione giurisdizionale era sempre subordinata al preventivo esperimento del ricorso gerarchico. Ricorso quest’ultimo da esperire al Ministro delle Finanze.
Interessante era poi anche il ricorso all’Intendente di Finanza avverso gli atti della riscossione, operati appunto dall’agente della riscossione.
Ma queste e altre forme di ricorsi amministrativi, non hanno effettivamente dato esiti soddisfacenti. Pertanto esse hanno subito un progressivo superamento, dalla tendenza di rimettere le controversie immediatamente davanti al giudice tributario.
Bisogna comunque dire che, nonostante quanto finora esposto, è stato di recente introdotto l’istituto del Reclamo mediazione.
La disciplina del Reclamo mediazione non può essere applicata a qualunque controversia. Essa riguarda solo controversie di modico valore e comunque limitatamente agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate dopo il 1 aprile 2002. Si deve trattare di controversie il cui valore non superi i 20.00,00 euro.
Si osservi che:
Si osservi che per le controversie assoggettate a tale preliminare fase:
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