Rimedi giustiziali amministrativi e la disciplina del reclamo mediazione
Rimedi giustiziali amministrativi e la disciplina del reclamo mediazione
Nel nostro ordinamento tributario una delle modalità attraverso cui si redimono le controversie, sono i rimedi giustiziali amministrativi. I ricorsi amministrativi pur avendo goduto in passato di grande attenzione, oggi hanno invece perso di grande importanza.
Molti degli attuali ricorsi esperibili dinanzi alle Commissioni tributarie, sono infatti l’evoluzione di ricorsi che originariamente erano amministrativi e preliminari rispetto all’azione giurisdizionale.
In passato, l’azione giurisdizionale era sempre subordinata al preventivo esperimento del ricorso gerarchico. Ricorso quest’ultimo da esperire al Ministro delle Finanze.
Interessante era poi anche il ricorso all’Intendente di Finanza avverso gli atti della riscossione, operati appunto dall’agente della riscossione.
Ma queste e altre forme di ricorsi amministrativi, non hanno effettivamente dato esiti soddisfacenti. Pertanto esse hanno subito un progressivo superamento, dalla tendenza di rimettere le controversie immediatamente davanti al giudice tributario.
Bisogna comunque dire che, nonostante quanto finora esposto, è stato di recente introdotto l’istituto del Reclamo mediazione.
Disciplina del Reclamo mediazione
La disciplina del Reclamo mediazione non può essere applicata a qualunque controversia. Essa riguarda solo controversie di modico valore e comunque limitatamente agli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate dopo il 1 aprile 2002. Si deve trattare di controversie il cui valore non superi i 20.00,00 euro.
Si osservi che:
- Il reclamo deve essere presentato all’Ufficio che ha emanato l’atto. Su di esso provvederanno poi apposite strutture diverse e autonome rispetto a quello che ha istruito gli atti oggetto di reclamo. In altre parole, vi provvedono gli Uffici legali interni.
- Detto reclamo mediazione deve essere proposto a pena di inammissibilità del ricorso giurisdizionale, prima di esperire quest’ultimo. E deve essere esperito entro i termini stabiliti per il ricorso giurisdizionale medesimo.
- Il reclamo può contenere una Motivata proposta di mediazione nella Rideterminazione dell’imposta dovuta.
- Proposta quest’ultima che in assenza di quella del contribuente, può anche essere formulata dall’ufficio, laddove quest’ultimo ritenga di doverlo rigettare.
- Decorsi 90 giorni infruttuosamente, il reclamo deve essere depositato entro 30 giorni, presso la Segreteria della Commissione tributaria competente. I giorni si intendono decorsi infruttuosamente, in due ipotesi. Se non è stato notificato l’accoglimento; se non è stata conclusa la mediazione.
Si osservi che per le controversie assoggettate a tale preliminare fase:
- E’ esclusa la Conciliazione giudiziale.
- La parte soccombente a pagare le spese processuali maggiorate del 50%.
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