Rapporto medico paziente. Principi di verità e di fedeltà
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In questo post ci occuperemo di trattare, la disciplina dei regimi opzionali: trasparenza, consolidato nazionale e mondiale.
È importante però analizzare, sia il regime antecedente a quello dell’IRES, sia l’attuale disciplina.
Nella disciplina anteriore a quella che ha introdotto l’IRES, si consentiva sempre l’effettuazione di una compensazione interna, tra gli utili e le perdite di società diverse, ma appartenenti allo stesso gruppo.
Non a caso, se la Partecipata (o Controllata) fosse stata in perdita, alla Partecipante (o Controllante) sarebbe stato consentito di ridurre il proprio reddito. Mediante deduzione della corrispondente svalutazione della partecipazione.
Se, invece, la Controllata avesse chiuso in utile e la Controllante in perdita, le imposte pagate dalla Controllata sui propri redditi, sarebbero stati recuperati dalla Controllante attraverso il credito d’imposta sui dividenti.
Oggi, venuto meno il Credito d’imposta sui dividendi e sancita l’indeducibilità delle svalutazioni delle partecipazioni (art. 87 TUIR), sono scomparse queste precedenti forme di compensazione.
Anche se, ad onor del vero, sono state oggi introdotti tre regimi opzionali. Questi sono volti a permettere e comunque contenere, diverse forme di compensazione interna; tra i redditi e le perdite di società diverse, ma appartenenti allo stesso gruppo.
In ogni caso, stiamo parlando di regimi opzionali, i quali, una volta optati, rimangono vincolanti per almeno un triennio. Essi sono:
Esso consiste nella possibilità di applicare ai gruppi societari, le regole di tassazione tipiche e previste per le società di persone.
Quindi sulla base di questo regime, l’eventuale reddito o perdita della società Partecipata, viene direttamente imputato alla società Partecipante, proporzionalmente alla sua quote di partecipazione, di modo da tassarla o dedurla in capo ad essa, indipendentemente dalla loro distribuzione.
Ne consegue che, la società Partecipata ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ma non ha l’obbligo del correlativo pagamento dell’IRES. Quest’ultima, infatti, colpirà come abbiamo già detto le società Partecipanti in proporzione alle loro quote.
Si osservi, come mediante il regime di trasparenza, non soltanto si elimina alla radice ogni forma di doppia imposizione; ma si consente altresì alla Partecipante, la possibilità di dedurre le eventuali perdite della Partecipata.
Bisogna dire però, che l’applicazione di questo regime è subordinato al rispetto delle seguenti inderogabili condizioni:
Anche il consolidato nazionale è un opzione irrevocabile. Detto regime deve essere esercitato (optato), sia dalla controllante che dalle singole controllate interessate.
Si osservi che nonostante il nome, detto regime non mira ad una vera e propria forma di tassazione di gruppo. Esso, invece, mira a determinate condizioni, di consentire alla società controllante di conglobare nel proprio reddito, i risultati reddituali di una o più società controllate.
Quali sono queste condizioni?
Il fatto che vi sia una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 codice civile.
Quindi, che la controllante abbia una partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle singole controllate superiore al 50 %.
A differenza di quanto abbiamo visto nel regime della trasparenza, possono beneficiare del consolidato nazionale, non solo le società di capitali, ma anche:
Questo regime attribuisce alla società nazionale che controlla società estere, di includere nella propria base imponibile, in modo proporzionale e indipendentemente dalla loro percezione, i redditi o le perdite prodotte da tutte le società controllate non residenti.
Ne consegue che detto regime differisce dal consolidato nazionale per due motivi principali:
In definitiva, posiamo dire che i tre regimi di cui abbiamo finora parlato, non sono altro che forme intermedie; tra la tassazione totalmente distinta delle singole società e la tassazione unitaria del gruppo.
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