Reddito Agrario
Reddito Agrario
Il reddito agrario è il reddito prodotto dall’imprenditore agricolo. Detta definizione è valida, sia quando l’attività d’impresa è esercitata dal proprietario, sia quando è esercitata dall’affittuario.
Proprio sulla base di quanto detto, risulta importante allora comprendere:
- quando possiamo dire di avere dal punto di vista fiscale un imprenditore agricolo?
La risposta è agevole, in quanto sovviene in nostro aiuto l’articolo 32 TUIR.
L’articolo 32 TUIR. L’imprenditore agricolo dal punto di vista fiscale
L’articolo 32 TUIR ritiene attività agricole:
- La coltivazione del fondo e la silvicoltura: Queste attività si considerano agricole, anche quando vengono esercitate mediante strutture fisse, mobili o provvisorie.
- Allevamento di animali: Dal punto di vista fiscale, l’allevamento degli animali costituisce attività agricola a condizione che: 1/4 dei mangimi siano ottenibili e non per forza ottenuti, dal fondo in cui gli animali sono allevati. Per comprendere se il fondo abbia o meno questa capacità produttiva, è necessario sapere la quantità di cibo che necessità quel tipo di animale allevato. Al riguardo, vi sono appositi decreti ministeriali che stabiliscono, quanto mangia: una mucca, un toro, un cavallo e così via. L’articolo 32 TUIR stabilisce altresì, che per la natura stessa dell’attività, non può mai essere considerata agricola l’attività d’itticoltura. Ciò vale sia se l’attività viene svolta in acque marine che in acque interne.
- Le attività di conservazione, trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti del fondo:
Queste attività continueranno a restare agricole anche se, saranno poste in essere in un luogo diverso dal fondo, a condizione che:
- Queste attività vengano svolte, su prodotti che provengono prevalentemente dal fondo o comunque, dall’allevamento degli animali.
- Che si tratta di prodotti che rientrano, negli elenchi contenuti anch’essi in appositi decreti ministeriali. Ad esempio, non può essere considerata agricola l’attività di agriturismo.
Limiti qualitativi e quantitativi che trasformano dal punto di vista fiscale, l’imprenditore agricolo in imprenditore commerciale
Si osservi che, una determinata attività anche se agricola dal punto di vista civile, non è detto che lo sia pure dal punto di vista fiscale. Ciò accade, in virtù di quei limiti quantitativi e qualitativi che sono imposti dal legislatore fiscale.
Ad esempio l’itticoltura. Proprio in virtù del limite qualitativo, seppur attività agricola dal punto di vista civilistico, sarà attività d’impresa commerciale dal punto di vista del legislatore fiscale.
Per quanto, invece, riguarda l’eventuale superamento dei limiti quantitativi bisogna dire quanto segue.
L’imprenditore per la parte che si trova sotto i limiti imposti dalla legge, sarà considerato imprenditore agricolo; mentre per la parte eccedente e limitatamente a quella, sarà considerato imprenditore commerciale, con la conseguente applicazione delle correlative norme.