Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 46
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 46 Bandiera dell'Italia Primo comma Ai ...
In questo articolo vedremo il reato come presupposto del concorso di persona.
In altre parole, affinché possiamo dire di trovarci all’interno del concorso di persona nel reato, è necessario che sia stato posto in essere un reato da:
Ne consegue che la commissione del reato, è un presupposto necessario perché vi possa essere concorso di persona.
Questo indipendentemente dalla forma in cui, è avvenuta detta commissione del reato. E quindi, sia consumato che tentato.
Detto principio è esplicitamente espresso nel Primo comma dell’articolo 115 del codice penale:
A questo punto sorge spontaneamente una domanda. Cosa si deve intendere per fatto di reato ai fini del concorso di persona?
La risposta è semplice. L’orientamento dottrinario prevalente richiede che per reato si debba intendere, un fatto tipico e antigiuridico e ciò giustificandolo in base all’articolo 119 secondo comma del codice penale.
In realtà, io non aderisco a questa impostazione. Il secondo comma dell’articolo 119 c.p. non fa altro che dire l’opposto. Cioè, che il fatto di reato ai fini del concorso deve essere solamente un fatto tipico.
Infatti, se opera una circostanza oggettiva che esclude la pena, opera anche nei confronti degli altri concorrenti. Quindi l’assenza di antigiuridicità non compromette il concorso.
A questo punto sorge un’ulteriore domanda. Cosa succede se i concorrenti pongono in essere il reato, ma operano delle circostanze, oggettive o soggettive che né escludono la pena?
Anche in questo caso, possiamo dire che la risposta è semplice. Questo perché alla domanda che ci siamo posti, possiamo dare risposta richiamando l’articolo 119 del codice penale.
Se si è interessati ad avere approfondimenti circa l’argomento il reato come presupposto del concorso di persona, puoi sempre farcelo sapere con un commento.
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