Rapporto tra Costituzione e giurisdizione speciale tributaria

Rapporto tra Costituzione e giurisdizione speciale tributaria

Per completezza della trattazione, ti consiglio di leggere prima il Post precedente.

L’evoluzione della tutela giurisdizionale ha subito un forte condizionamento, anche dall’esistenza di determinate norme di rango costituzionale. In modo particolare:

Gli articolo 24 e 113 della Costituzione 

Gli articoli 24 e 113 Cost. stabiliscono che deve essere garantita, la tutela giurisdizionale dei propri diritti e interessi legittimi.

Queste disposizioni hanno un ruolo fondamentale in quella che è stata la trasformazione delle Commissioni tributarie, in veri e propri organi giurisdizionali. Si pensi a questo proposito, a quelle che erano le questioni estimative. Questioni quest’ultime, che come ricordiamo, erano sottratte al sindacato del giudice ordinario.

E’ stato grazie alla presenza degli articoli 24 e 113 Cost., che si è avuta l’esigenza di riconoscere una tutela giurisdizionale anche a dette questioni estimative.

Sulla base di questa esigenza, si erano aperte due possibilità. O di consentire al giudice ordinario di tutelare anche le questioni estimative, ovvero, attribuirle alla giurisdizione delle Commissioni tributarie.

E’ oggi agevole comprendere che si optò per questa seconda possibilità.

L’articolo 102 della Costituzione  

Dopo che nel Primo comma ha attribuito la funzione giurisdizionale alla magistratura ordinaria, nel Secondo comma, invece, ha stabilito che non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali.

Con la conseguenza che la VI disposizione transitoria della Costituzione stabiliva un termine di 5 anni, per revisionare le giurisdizioni speciali esistenti e cioè: Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Tribunali militari.

Pertanto in passato una parte della dottrina riteneva che nel nostro ordinamento, operasse una sorta di preclusione costituzionale alla possibilità che le controversie tributarie, fossero devolute a giudici diversi da quello ordinario o quello amministrativo.

Un’impostazione quest’ultima che non è mai stata condivisa dalla nostra Corte costituzionale. Quest’ultima ha infatti interpretato in senso ampio il concetto di revisione. Talmente ampio, da consentire il progressivo ampliamento delle giurisdizioni speciali.

Detta posizione della Corte costituzionale ha suscitato molte polemiche. Nonostante ciò, deve ormai ritenersi storicamente e costituzionalmente acquisita, la valida devoluzione delle controversie tributarie ad un giudice speciale.

L’articolo 108 della Costituzione 

Questo è l’articolo della nostra Costituzione che contiene il principio fondamentale, quello secondo cui bisogna assicurare l’INDIPENDENZA di tutti i giudici, sia ordinari che speciali.

Si osservi che il profilo dell’indipendenza è stato raggiunto, prima con interventi normativi che incidevano sul piano processuale e solo successivamente con altri che incidevano sul piano sostanziale. Vale a dire, su quello della composizione e del funzionamento.

Interventi volti all’indipendenza dei giudici tributari

Le Commissioni tributarie sono ancora oggi composte da giudici NON TOGATI. Essi assolvono le loro funzioni, con incarichi a tempo determinato (9 anni) e con una remunerazione commisurata al numero di controversie decise. La loro attività non è quindi incompatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative.

Il ruolo di Presidente della Commissione e delle relative Sezioni, è invece riservato ai soli magistrati ordinari o amministrativi; sia in servizio che a riposo.

Si osservi che il D.Lvo 545/1992, ha provveduto ad istituire il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Esso è costituito tra i componenti delle Commissioni Provinciali e Regionali. Il cui compito è quello di designare, i componenti delle Commissioni medesime e vigilare sul loro operato.

Un importante contributo all’indipendenza del giudice tributario, è stato poi rappresentato dall’istituzione degli Uffici di Segreterie delle Commissioni tributarie. Ad essi sono stati attribuiti i compiti che nella giurisdizione ordinaria, sono assolti dalla Cancelleria. In passato, per le controversie tributarie, dette funzioni di cancelleria erano affidate agli stessi Uffici finanziari (parti in causa).

In definitiva possiamo ritenere che nella giurisdizione tributaria, può dirsi ormai soddisfatto il requisito costituzionale dell’Indipendenza. Anche se a mio modesto avviso, appare anomalo che ancora oggi:

  • tutti i magistrati siano non togati
  • e che l’espletamento delle funzioni amministrative (remunerazione del personale, acquisizione dei locali, istituzione delle sedi e molto altro), faccia capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nella giurisdizione ordinaria e amministrativa, invece, fa capo al Ministero della Giustizia.

L’articolo 111 dell Costituzione 

Con riferimento a quest’ultimo articolo si sono mosse diverse perplessità. Esso ha introdotto i principi del giusto processo e non si capisce perché, l’Amministrazione finanziaria può procedere alla c.d. riscossione provvisoria. Possibilità quest’ultima preclusa al cittadini privato, il quale per poter riscuotere il suo credito, necessità di una sentenza passata in giudicato.

Completa la trattazione dell’argomento leggendo il prossimo Post.

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