Rapporto intercorrente tra diritto del lavoro e diritto privato
Rapporto intercorrente tra diritto del lavoro e diritto privato
Nel corso della trattazione del diritto del lavoro, abbiamo avuto modo di comprendere che la funzione sociale del diritto del lavoro, sia quella di proteggere Il lavoratore che economicamente, socialmente e giuridicamente viene ritenuto debole.
E come lo protegge ?
La risposta è semplice, ponendo in essere norme imperative e inderogabili che si impongono nella negoziazione delle parti.
Ma quanto ho appena detto pone un problema di non poco conto nel rapporto intercorrente tra diritto privato e diritto del lavoro, in quanto, il contratto di lavoro subordinato essendo appunto un contratto, trova la sua disciplina giuridica nelle norme di diritto privato.
Ma come facciamo a dire che il contratto di lavoro è disciplinato dalle norme privatistiche se queste sono imperniate nel principio generale della libertà contrattuale. Principio quest’ultimo, che come ormai abbiamo capito, non opera nel diritto del lavoro proprio in virtù, di quella sua funzione sociale che abbiamo detto essere quella di proteggere il contraente debole.
Una parte della dottrina riteneva di risolvere questa questione, operando una netta separazione tra diritto privato e diritto del lavoro.
Un’altra parte della dottrina, a cui faceva parte anche Lodovico Barassi, giustificava questa anomalia asserendo che la limitazione di cui stiamo parlando, non fosse altro che una deroga a quella che è la regola generale. Deroga che trova il suo fondamento nel l’esigenza di fronteggiare una emergenza sociale.
Si osservi però che questa impostazione, per quanto persuasiva e ben argomentata, non riesce a risolvere il complicato rapporto che vi è tra diritto privato e diritto del lavoro. E quindi non ci consente di capire bene se il diritto del lavoro sia o meno indipendente da quello privato.
Un primo passo verso l’autonomia del diritto del lavoro rispetto al diritto privato, si è avuto con l’entrata in vigore del Codice Civile del 1942. Non a caso all’interno di questo Codice le disposizioni relative al lavoro, sono state collocate nel Libro V, intitolato appunto al lavoro e non invece, nel Libro IV che è dedicato alle obbligazioni e ai contratti.
Un secondo passo che ha portato a rendere più autonomo il diritto del lavoro nei confronti del diritto privato, é stato senza dubbio anche l’entrata in vigore della nostra Costituzione. Essa ha infatti, dedicato numerosi principi che incidono in modo specifico nella materia del lavoro.
Ne consegue che Codice Civile e Costituzione, hanno ufficialmente affermato che il contratto di lavoro subordinato, non è un contratto che può essere considerato e trattato come tutti gli altri.
Ulteriori e importanti passi verso l’autonomia del diritto del lavoro, sono stati segnati, con il grande sviluppo legislativo in tema di diritto del lavoro che si è avuto tra il 1960 e il 1970.
A questo punto è bene fare il punto e sulla base di quanto esposto, non c’è dubbio che ormai il diritto del lavoro abbia acquisito una sua specialità, ma qui sorge una domanda di non poco conto:
- Questa specialità di cui stiamo parlando può essere intesa come INDIPENDENZA ?
La riposta è semplice. Nonostante una parte della dottrina ritiene che il diritto del lavoro possa dirsi ormai totalmente indipendente, noi non possiamo aderire a questo orientamento in quanto:
- Sono ancora i fili teorici e normativi che tengono legato il diritto del lavoro al diritto privato.
In modo particolare, sia la mancata attuazione della seconda parte dell’articolo 39 della Costituzione; sia il fatto che il contratto individuale di lavoro subordinato, resta pur sempre un contratto e quindi esso viene assoggettato dai giudici o da altri interpreti a quelli che sono i principi generali dei contratti.
In definitiva, possiamo dire che il tentativo del diritto del lavoro di spezzare il suo cordone con il diritto privato, non è ancora riuscito.
Dall’altra parte il fatto che il solo fatto che il contratto di lavoro deroghi al principio della libertà negoziale per tutelare la controparte debole, non è sinonimo di niente, in quanto, ormai anche il diritto privato ha preso consapevolezza che all’interno di un contratto una delle parti può essere un contraente debole e quindi meritevole di tutela.
Si pensi ai consumatori e alla tutela contenuta nel Codice del Consumo.