Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 20
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 20 Bandiera dell'Italia Primo comma Il ...
Il legislatore negli ultimi anni ha attenzionato la possibilità di consentire al contribuente, di versare i tributi dovuti in forma rateizzata, anziché in un’unica soluzione. Ovviamente dietro la corresponsione di interessi.
Con riferimento alla possibilità di rateizzare il pagamento, dobbiamo dire che non esiste ancora una disciplina generale. Ne consegue che:
Si possono quindi avere casi in cui la rateizzazione, è rimessa alla libera ed insindacabile scelta del contribuente. Fatti salvi i soli controlli sulla congruità delle garanzie offerte da quest’ultimo.
E casi in cui, detta rateizzazione è subordinata alla presenza di determinate condizioni sostanziali.
Si osservi però che in entrambi le ipotesie, essa è sempre e comunque subordinata all’emanazione di un provvedimento amministrativo che ha natura concessoria.
Per quando riguarda, infine, l’eventuale tutela giurisdizionale, dobbiamo dire quanto segue.
Una parte della dottrina ritiene che l’eventuale DINIEGO totale o parziale della rateizzazione, si debba impugnare dinanzi al giudice amministrativo. (T.A.R.).
Gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali prevalenti, sono invece di diverso avviso. Essendo la rateizzazione una sostanziale agevolazione tributaria, l’eventuale diniego dovrà quindi essere impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria.
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