Proventi immobiliari, oneri fiscali, oneri di utilità sociale
Proventi immobiliari, oneri fiscali, oneri di utilità sociale
L’argomento che intendo trattare in questo post sono, i proventi immobiliari, oneri fiscali, oneri di utilità sociale.
Tra le norme che regolano gli elementi reddituali dell’impresa, meritano particolare attenzione anche quelle relative:
- Proventi immobiliari
- Oneri fiscali
- Oneri di utilità sociale
Proventi immobiliari
Su di essi il legislatore ha stabilito che (art. 90 TUIR), i redditi degli immobili che non costituiscono, né beni strumentali, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa concorrono a formare il reddito d’impresa medesimo, secondo le regole proprie dei redditi fondiari e quindi la tassazione avviene o sulla base della rendita catastale, ovvero, sulla base del canone locativo ridotto del 5%.
Questa disposizione non si applica ai redditi dominicali e agrari dei terreni che derivano dall’esercizio delle attività agricole, anche se dette attività sono svolte nei limiti stabiliti dall’articolo 32 TUIR. Qui, infatti, si applicano le regole proprie del reddito d’impresa.
Ne consegue che questa regola si applica solo a quei beni immobili, posseduti a titolo di investimento patrimoniale. Che quindi in sede di dichiarazione tributaria, bisogna annullare la deduzione degli oneri e dei costi contabilizzati nel bilancio civile, ed applicare le variazioni in aumento o in diminuzione che ne derivano dall’applicazione delle regole proprie dei redditi fondiari.
Oneri fiscali
Quando inerenti all’attività d’impresa, essi sono normalmente deducibili dal correlativo reddito sulla base dei normali costi. Quanto ho appena detto, risulta indirettamente dall’articolo 99 TUIR, il quale esclude la deducibilità solamente, delle imposte sui redditi e di quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa.
Bisogna precisare però che altri limiti alla deducibilità degli oneri finanziari, sono talvolta previste da disposizioni esterne al TUIR, si pensi alla disciplina dell’IRAP o a quella dell’IMU, le quali espressamente prevedono la loro indeducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
Dal punto di vista temporale, è invece, stabilito che in deroga al principio di competenza, essi sono dedotti nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Si osservi, che è consentita la deduzione di accantonamenti per le imposte non ancora accertate, ovviamente nei limiti di quanto risultante: dalle dichiarazioni presentate, dagli accertamenti d’ufficio o dalle decisioni delle commissioni tributarie.
Oneri di utilità sociale
Detti oneri non sono altro che spese ed erogazioni liberali, posti in essere dall’imprenditore, per ragioni o finalità extraimprenditoriali. Pertanto, per essi vale la regola generale della loro indeducibilità per difetto del requisito di INERENZA.
Regola questa che, come ogni cosa nel diritto, trova la sua eccezione in un ampia serie di ipotesi tassativamente elencate dal legislatore. Quest’ultimo non si limita a stabilire la tipologia di detti oneri che sono deducibili, ma anche i rigorosi limiti entro cui è possibile dedurre fiscalmente.
Ad esempio il legislatore ha stabilito che le spese sostenute per la generalità dei dipendenti per finalità di educazione, ricreazione o istruzione, siano deducibili ed ha stabilito altresì che detta deducibilità non possa andare oltre il 5 per mille delle spese per lavoro dipendente che risultano in dichiarazione dei redditi.
Aiuto alla Crescita Economica ( ACE)
Detta Ace è una misura volta a consentire di dedurre dal reddito dell’impresa, il nuovo capitale proprio investito nell’impresa stessa. Detta deduzione, può avvenire, per un importo che corrisponde al Rendimento Nozionale. Si osservi che detto Rendimento Nozionale, per il primo triennio è stabilito dalla legge per la misura forfettaria del 3%; mentre in futuro, sarà stabilito sulla base dei rendimenti finanziari medi, dei titoli obbligazionari pubblici.
Ne consegue che la finalità di questa misura (ACE), sia quella di:
- Rafforzare e potenziare la struttura patrimoniale dell’impresa
- Ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con il debito e imprese che si finanziano con capitale proprio.