Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 12
Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 12 Articolo 12 (Diritti e garanzie del contri ...
A pena di inammissibilità il Ricorso, proposto dinanzi alla Commissione tributaria, deve contenere:
Redatto il Ricorso, il giudice tributario deve essere investito della controversia attraverso due adempimenti:
Essa deve essere effettuata, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’Atto impugnato.
Poiché, detti Atti impugnabili hanno carattere recettizio, essi saranno sempre improduttivi di effetti, se non notificati al contribuente.
Sorgono a questo punto due interrogativi. 1) Cosa accade se il provvedimento dovesse essere affetto da vizi di notifica? 2) Cosa succede se dovessi impugnare un provvedimento affetto da vizi di notifica?
RISPOSTE: 1) L’orientamento prevalente è orientato nel senso che il vizio, non fa decorrere il termine di decadenza per il Ricorso. L’Atto potrebbe essere quindi impugnato, anche dopo i detti 60 giorni. 2) La giurisprudenza è orientata nel senso di ritenere il Ricorso proposto avverso l’Atto impositivo malamente notificato, ne sani il vizio con un’automatica sanatoria.
Nel caso di rifiuto tacito del rimborso, valgono regole diverse con riferimento ai termini. La notifica del Ricorso deve avvenire all’interno del seguente arco temporale. Dopo che siano trascorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda, fino alla prescrizione del diritto alla prescrizione.
Se il Ricorso dovesse essere presentato prima che trascorrono i 90 giorni, esso dovrà essere dichiarato temporaneamente improcedibile. Non quindi inammissibile.
Dopo la notificazione del Ricorso, entro i successivi 30 giorni, il ricorrente dovrà costituirsi in giudizio. Ciò dovrà avvenire depositando nella Segreteria della Commissione tributaria adita:
Superando i dubbi del passato, è stato espressamente consentito che il Ricorrente possa costituirsi a mezzo posta. Più precisamente spedendo il Ricorso e i correlativi allegati, mediante un plico senza busta con avviso di ricevimento.
Anche l’Amministrazione finanziaria (Ente locale, Agenzia delle Entrate, agente della riscossione), deve costituirsi in giudizio per acquisire lo status di parte processuale. Ciò deve avvenire depositando, entro 60 giorni dalla notifica del Ricorso, le proprie CONTRODEDUZIONI e i documenti offerti in comunicazione.
Il termine per la costituzione in giudizio della parte resistente, non è prescritto a pena di inammissibilità. Ne consegue, che sarà possibile una costituzione tardiva, purché avvenga almeno 10 giorni prima, della Prima Udienza di trattazione.
Fintanto che la parte resistente non si costituisce, essa non avrà diritto ad essere informata delle vicende processuali.
Elenco altri post della categoria “Diritto Tributario”
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario