Il presupposto dell’imposta di registro
Il presupposto dell’imposta di registro
La disciplina dei presupposti di fatto dell’imposta di registro può essere suddivisa in due parti collegate tra loro:
- Quella attinente all’applicazione dell’imposta
- Quella attinente alla qualificazione sostanziale degli atti e dei negozi giuridici
Sono eventi che rientrano nella prima parte e quindi nella disciplina attinente all’applicazione dell’imposta: La registrazione degli atti, la denuncia di eventi rilevanti ai fini dell’applicazione del tributo e dalle enunciazioni di atti non registrati.
La registrazione:
Essa riguarda gli atti scritti e consiste nell’annotare gli estremi dell’atto in un apposito registro tenuto dall’ufficio finanziario, il quale provvederà anche a conservare un originale dell’atto medesimo. Successivamente l’Ufficio finanziario rilascerà copia a chiunque ne abbia interesse. Dal punto di vista civilistico, la registrazione attribuirà all’atto data certa nei confronti dei terzi a norma dell’articolo 2704 c.c.
Proprio in quanto servizio pubblico, la registrazione può essere chiesta e ottenuta da chiunque vi abbia interesse, ovviamente dietro pagamento del correlativo tributo. Tributo che in certi casi può avere anche un aliquota fissa, si pensi a tutti quegli atti che non hanno un contenuto patrimoniale.
Ad ogni modo, con riferimento alla registrazione dobbiamo dire che il tariffario allegato al DPR 131/1986 opera una distinzione tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e sono tutti quelli indicati nella prima parte del tariffario e la cui registrazione è obbligatoria, entro venti giorni se l’atto si è formato in Italia, entro sessanta giorni se la formazione si è avuta invece all’estero; e atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso che sono tutti quelli contenuti nella seconda parte del tariffario medesimo, per i quali la registrazione è obbligatoria solo quando l’atto si deposita nelle cancellerie giudiziarie o presso le pubbliche amministrazioni.
Per quanto concerne l’area dei soggetti obbligati a chiedere la registrazione vi sono oltre alle parti contraenti, anche: i notai e gli atri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti, o autenticati, i cancellieri per le sentenze e gli atti giudiziari in generale e gli impiegati dell’Amministrazione finanziaria per gli atti in cui è possibile fare la registrazione d’ufficio (si pensi a quegli atti di cui l’Amministrazione finanziaria abbia avuto conoscenza nel corso di sequestri, accessi, ispezioni o verifiche).
La denuncia:
La denuncia, o meglio l’obbligo di denuncia, assolve le stesse finalità conoscitive per l’Amministrazione finanziaria a cui è preordinata la richiesta di registrazione degli atti e dei contratti. Ed ha quindi una funzione integrativa o supplente della registrazione medesima.
Per quanto riguarda l’ambito di operatività di detto obbligo di denunci, dobbiamo dire che esso è rappresentato anzitutto dai:
- Contratti verbali (non scritti) di locazione o affitto di beni immobili presenti nel territorio dello Stato
- Contratti verbali (non scritti) di trasferimento o affitto di aziende anch’esse nel territorio dello Stato
- Nonché, tutte quelle operazioni di cui all’articolo 4 del DPR 131/1986. Per fare un esempio, si pensi a una società o a un ente estero che istituisce o trasferisce nel territorio dello Stato la propria sede legale o amministrativa.
In tutti questi casi, l’obbligo di denuncia serve ad assicurare parità di trattamento con quanto sarebbe accaduto nell’ipotesi in cui queste operazioni fossero state poste in essere mediante atti scritti.
Non a caso, la denuncia si espleta presentando un’apposita dichiarazione, in doppio originale, che contengono i dati identificativi degli eventi medesimi.
Ma in particolare l’obbligo di denuncia opera in tutti quei casi in cui, successivamente alle registrazione degli atti, si verificano eventi rilevanti ai fini della liquidazione o riliquidazione, dell’imposta relativa ad un atto già registrato.
Si pensi ad esempio agli atti assoggettati a condizione sospensiva, oppure a quelli sottoposti a successiva approvazione o omologazione, i quali devono essere registrati con l’applicazione dell’imposta in misura fissa e solo dopo il verificarsi della condizione, dell’approvazione o dell’omologazione si applicherà l’aliquota in misura proporzionale.
Ad ogni modo anche la denuncia deve essere posta in essere dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o dalle persone nel cui interesse la registrazione è stata fatta e comunque, deve essere effettuata sempre all’ufficio del registro entro venti giorni, che decorrono dalla data in cui si sono verificati gli eventi rilevanti ai fini della denuncia.
L’enunciazione:
Per quanto riguarda l’enunciazione di atti non registrati dobbiamo dire che essa consiste nel fatto che: qualora all’interno di un atto registrato si enunciano le disposizioni di uno o più atti NON registrati e stipulati tra le stesse parti, l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad applicare l’imposta anche sulle disposizioni enunciate unitamente alle sanzioni per omessa registrazione.
In questa disciplina appena esposta, si comprende in modo quasi del tutto automatico quello che è l’intento del legislatore e cioè, quello di sopperire, intervenire a quelle che sono l’emersioni di eventuali precedenti inadempienze delle parti.
Si osservi però che la disciplina dell’enunciazioni di atti non registrati incontra due limitazioni, in quanto:
- Nei casi in cui l’enunciazione abbia ad oggetti contratti verbali che non sono soggetti a registrazione nel termine fisso e i cui effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano per effetto dell’atto che contiene l’enunciazione, non si può dare luogo all’applicazione dell’imposta
- Nei casi in cui l’enunciazione sia contenuta in un atto dell’autorità giudiziaria e riguardi un atto non soggetto a registrazione a termine fisso, l’imposta sarà applicata per la sola parte dell’atto enunciato che non sia ancora stato eseguito.
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