Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 20
Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 20 Articolo 20 (Copertura finanziaria) P ...
Con riferimento ai presupposti della riscossione nelle imposte dirette e nell’IVA, dobbiamo dire che essi sono rappresentati:
Essa è assunta dal legislatore come presupposto per riscuotere sempre a titolo definitivo, le imposte in esse risultanti e non versate.
Bisogna fare due precisazioni.
La prima è che per riscossione a titolo definitivo si deve intendere che, le somme sono state acquisite dall’Erario in modo irreversibile nel caso in cui non sia stata posta in essere l’impugnazione. Si osservi che detta irreversibilità, non dipende tanto dalla irretrattabilità della dichiarazione del contribuente, quanto invece dal carattere ablativo del Ruolo.
Nulla infatti impedisce al contribuente di far valere, in sede di ricorso contro l’iscrizione a Ruolo, l’esistenza di errori commessi in proprio danno in sede di dichiarazione.
La seconda è che detto potere di riscossione, non trova il suo fondamento come taluni credono nell’obbligatorietà del versamento, quanto, invece, nella stessa dichiarazione del contribuente.
La legge ad esempio, consente talvolta agli Uffici di riscuotere importi maggiori, rispetto a quelli evidenziati come dovuti in seno alla dichiarazione.
Anche l’avviso di accertamento può costituire presupposto della riscossione. Sul punto dobbiamo dire che esso rappresenta presupposto per:
Si osservi che in quest’ultimo caso, la riscossione potrà avvenire solo in parte. Più precisamente, nei limiti di 1/3 dell’imposta e degli interessi determinati dall’accertamento.
Mentre la riscossione provvisoria delle sanzioni, potrà avvenire solo dopo la sentenza di primo grado laddove questa sia stata impugnata in appello.
Anche le pronunce giurisdizionali e quindi le sentenze, possono costituire titolo per la riscossione. Tanto per quella provvisoria, che per quella definitiva.
In questo caso l’iscrizione a Ruolo è:
A titolo definitivo quando detta iscrizione avviene sulla base di sentenze passate in giudicato. Ovviamente l’iscrizione comprenderà anche gli interessi e le sanzioni corrispondenti agli imponibili ormai definitivamente determinati.
A titolo provvisorio, invece, quando il giudizio è in corso o la sentenza impugnata. In questi casi, detta iscrizione è consentita nei limiti di certe percentuali predeterminate, più precisamente:
Se invece la sentenza dovesse essere emanata in favore del contribuente, l’Ufficio dovrà rimborsare quest’ultimo entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, delle maggiori somme versate a titolo provvisorio nel corso del giudizio.
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario