Ipotesi di appropriazione indebite minori
Ipotesi di appropriazione indebite minori Il legislatore si è occupato di disciplinare tre ...
La corruzione è un delitto complesso, infatti, la sua disciplina giuridica non è contenuta all’interno di un solo articolo, ma all’interno degli articoli che vanno dal 318 al 322 del nostro codice penale.
Si osservi che questa disciplina appena richiamata, trova la sua origine nella tradizione giuridica italiana del codice sardo e del codice penale Zanardelli.
La dottrina tradizionale, quella presente sotto il vigore della disciplina codicistica originaria, aveva elaborato 9 tipi di corruzione.
A queste forme di corruzione bisognava aggiungere quelle in cui il soggetto attivo non fosse un pubblico ufficiale, bensì un incaricato di un pubblico servizio.
Questa elaborazione o se si vuole ricostruzione, non è mai stata accettata dalla giurisprudenza, per due diversi ordini di ragione.
L’idea che detta corruzione fosse un reato unico a concorso necessario, è sopravvissuta anche dopo la Revisione operata dal legislatore nel ’90.
La corruzione, inteso come reato unico a concorso necessario, può essere definita come:
Dalla definizione di corruzione che abbiamo appena dato, si pone un problema di non poco conto con riferimento all’attività di accertamento di questo reato.
Perché?
Perché essendo un patto, sia il soggetto pubblico che quello privato, hanno interesse a coprirsi e quindi a tenere nascosto il suddetto accordo.
Attualmente il nostro codice penale distingue la corruzione in:
Ciascuna delle due forme di corruzione possono a loro volta essere suddivise in:
La risposta è semplice, perché si è voluto riservare un trattamento sanzionatorio più grave a quelle forme di corruzione ritenute più gravi. Si pensi alla corruzione propria e a quella antecedente.
Nonostante questa logica, il legislatore del ’90 nel Revisionare i delitti contro la pubblica amministrazione, ha revisionato anche la corruzione.
Con riferimento a quest’ultimo delitto, ha cancellato la distinzione sulla sanzione tra corruzione antecedente e susseguente con riferimento alla sola corruzione propria.
Ne consegue che detta distinzione permane all’interno della corruzione impropria.
Piuttosto controversa è la questione inerente al bene protetto, infatti sul punto ci sono due orientamenti contrapposti.
Un primo orientamento ritiene che il bene protetto sia in tutte le forme di corruzione, il dovere di lealtà, correttezza, fedeltà, probità che incombe in capo al pubblico agente.
Mentre il secondo orientamento ritiene che il bene protetto sia diverso a secondo del tipo di corruzione.
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