Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 17
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 17 Bandiera dell'Italia Primo comma I ci ...
Simile al c.d. Questionario è la Richiesta di chiarimenti. Quest’ultima è ancora oggi, in difetto di una vera e propria disciplina generale.
Essa è, infatti, disciplinata da diverse norme settoriali, le quali sono state emanate con finalità antielusive. Si pensi in modo particolare, all’articolo 37 bis Dpr 600/1973. Più precisamente, per quanto riguarda le ipotesi di quest’ultimo articolo, bisogna dire che:
Il contribuente, ricevuta la richiesta di chiarimenti, deve inviare per iscritto ed entro 60 giorni, tutti i chiarimenti che gli sono stati richiesti.
Dall’altra parte, se l’Amministrazione finanziaria, nonostante abbia ricevuti detti chiarimenti da parte del contribuente, ritenesse di dover emettere ugualmente l’Avviso di accertamento, deve a pena di nullità motivare detta emissione. Questa motivazione deve chiaramente essere fatta in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.
Un’altra norma settoriale che disciplina lo strumento della richiesta di chiarimenti, è contenuta all’interno dell’articolo 36 ter del Dpr 600/1973. Quindi è contenuta all’interno della disciplinata, dettata in tema di Controlli formali della Dichiarazione:
Come il questionario, anche la richiesta di chiarimenti si caratterizza per essere finalizzata, ad acquisire informazioni su dati e notizie di carattere particolare.
Ma entrambi si differenziano, su di una circostanza di fatto. Mentre il questionario è uno strumento facoltativo, la richiesta di chiarimenti è, invece, un adempimento di carattere obbligatorio con finalità garantiste. Quindi, possiamo dire, necessario per la formazione di specifici provvedimenti impositivi.
Non a caso si osa dire che, con la richiesta di chiarimenti, si riesce ad instaurare un contraddittorio tra le parti, già in quella che è la fase di accertamento.
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