Poteri conoscitivi. Questionario fiscale
Poteri conoscitivi. Questionario fiscale
La legge con riferimento alle imposte dirette e all’IVA, consente agli Uffici di inviare questionari fiscali ai contribuenti. I quali una volta compilati da parte di quest’ultimi, devono essere restituirli firmati.
Ad ogni modo, l’invio del questionario fiscale ha lo scopo di fare in modo che l’Amministrazione finanziaria acquisisca mediante di esso, notizie e dati di carattere specifico e comunque detta acquisizione, deve essere circoscritta esclusivamente all’esercizio della funzione ispettiva e non può, dunque, essere motivata da finalità di monitoraggio o analisi.
Nella prassi più che per specifici quesiti, questo potere viene utilizzato per una vera e propria esibizione di atti, registri e talora anche tutta la documentazione contabile. Non di rado, infatti, la giurisprudenza sanzionato tale deviazione dell’uso del questionario.
Riferimenti normativi
Ora, per quanto riguarda le imposte dirette, l’articolo 32, comma 4 del D.P.R. 600/73, stabilisce che:
- Il fisco può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, ma anche nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con l’invito a restituirli compilati e firmati.
Per quanto, invece, riguarda il campo IVA l’articolo 51, comma 3 del D.P.R. 633/72 stabilisce che:
- Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, l’Amministrazione finanziaria e la Guardia di finanza possono inviare a chi esercita attività di impresa, arti e professioni questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico e rilevanti nella prospettiva dell’accertamento anche nei confronti di loro clienti e fornitori.
Chiaramente anche qui vi è l’obbligo a restituirli.
Disciplina giuridica
Con riferimento alla disciplina giuridica, il questionario deve riportare:
- Il termine per l’adempimento: Il quale non può essere inferiore a 15 giorni.
- L’indicazione delle conseguenze nel caso il contribuente non risponda. Ne consegue che se il contribuente non dovesse restituire, sarà assoggettato all’applicazione della correlativa sanzione amministrativa. Esse, in conformità al primo comma dell’articolo 11 del D.lgs 471/1997, possono variare da euro 258 a euro 2.065. Sempre in caso di mancata risposta da parte del contribuente, l’Amministrazione finanziaria potrà procedere mediante accertamento induttivo e quindi prescindendo dalle indicazioni riportate nel bilancio e nelle scritture contabili, con la conseguenza che il reddito potrà essere ricostruito anche sulla base di presunzioni semplici. Anche se ciò sarà possibile nei confronti degli operatori organizzati in forma societaria.
Infine, è importante richiamare anche l’articolo 25 della legge 28/1999, il quale stabilisce che:
- l’inadempimento alle richieste dell’amministrazione finanziaria è sostanzialmente parificato, in relazione agli effetti sul piano dell’accertamento e del successivo contenzioso, all’omessa esibizione di documentazione in occasione di accessi, ispezioni e verifiche.
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