Poteri conoscitivi. L’invito a comparire o esibire atti e documenti

Poteri conoscitivi. L’invito a comparire o esibire atti e documenti.

Poteri conoscitivi. L'invito a comparire o esibire atti e documenti

Interessante è adesso addentrarci in una delle figure a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, che comunemente viene fatta rientrare tra poteri conoscitivi. L’invito a comparire è sicuramente uno degli strumenti attraverso i quali si riesce ad acquisire la conoscenza di fatti fiscalmente rilevanti, in quanto, mediante di esso:

  • Si invita il contribuente a comparire o a trasmettere atti e documenti.

Si faccia attenzione alla parola invito, in quanto, non deve farci cadere nell’errore di pensare che esso sia un invito a tutti gli effetti. Esso infatti è normativamente regolato e si traduce in un vero e proprio ordine a comparire.

Disciplina giuridica dell’Invito a comparire

Per quanto riguarda la disciplina giuridica possiamo dire che esso è assoggettato a talune regole, non a caso:

  1. L’invito a comparire deve essere motivato e finalizzato a ottenere dati e notizie coerenti con l’accertamento che si sta espletando nei confronti del contribuente.
  2. In occasione della comparizione, bisogna redigere un verbale, il quale deve essere sottoscritto anche dal contribuente.
  3. L’invito a esibire atti e documenti, può avere ad oggetto anche bilanci e scritture contabili.
  4. Al contribuente in nessun caso possono essere richiesti documenti di cui l’Amministrazione finanziaria ne è già in possesso, anche per il deposito presso altre P.A. Si pensi ad un contratto già registrato.
  5. I documenti e gli atti non trasmessi, non possono essere presi in considerazione in favore del contribuente. Salvo che egli li deposita con ricorso alla commissione tributaria di primo grado, dimostrando che non ha potuto adempiere alla richiesta per cause a lui non imputabili.

Inviti a comparire particolari

Per completezza della trattazione è poi importante dire che, le leggi tributarie prevedono taluni inviti a comparire che possiamo definire particolari. Essi non sono, infatti, né finalizzati ad acquisire conoscenze, né accompagnati dall’irrogazione di sanzioni nel caso in cui il contribuente non si presenti.

In altre parole, sono inviti finalizzati a instaurare un contraddittorio su elementi già conosciuti dall’Ufficio e risolvere quindi bonariamente il conflitto tra il fisco e il contribuente.

Al riguardo si pensi agli inviti contenuti nella disciplina degli accertamenti con adesione o negli accertamenti effettuati sulla base degli studi di settore.

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