Imposte con e senza Accertamento
Imposte con e senza accertamento [caption id="attachment_2462" align="aligncenter" width="320"] Ammo ...
Diventa, a questo punto, importante trattare anche gli orientamenti dottrinari sulla natura del contratto di subfornitura.
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Sulla natura del contratto di subfornitura si è molto discusso. Essa infatti si è rilevata molto controversa, tanto da far porre in essere diversi orientamenti dottrinari.
In questo post voglio prendere in considerazione, gli orientamenti principali.
Parte della dottrina ritiene che a seguito della disciplina dettata dalla legge 192/1998, adesso ci troviamo in presenza di una nuova figura contrattuale tipica.
Si tratta dell’orientamento del professore Ascarelli Tullio, il quale però non ha avuto molto seguito.
Questo orientamento – a mio avviso – è difficile da seguire perché, è vero che il legislatore ha provveduto a dettare una disciplina generale del contratto di subfornitura, con la più volte citata legge 192/1998. Ma è anche vero che la disciplina in essa contenuta, è talmente generale che non ci consente di asserire ancora oggi che il legislatore abbia tipizzato questa figura negoziale.
Altra parte della dottrina (più accreditata) ritiene che la disciplina dettata, sia per così dire “transtipica”: la struttura della subfornitura sarebbe in grado di ripetersi e riflettersi su diversi tipi negoziali. L’ambito di applicazione della stessa riguarderebbe un gruppo di contratti (vendita, appalto, somministrazione, contratto d’opera), ma non si tratterebbe di un nuovo tipo contrattuale.
Altri ritengono che il contratto di subfornitura sia un sottotipo di contratto di appalto, in quanto l’appalto si distingue dalla vendita per la prevalenza del facere rispetto al dare.
A sostegno della loro tesi, essi invocano l’art 1655 c.c., il quale contiene la definizione di contratto di appalto:
Ma l’assimilazione non sembra pienamente convincente.
Mentre l’appaltatore gode di autonomia e indipendenza, nella realizzazione dell’opera oggetto del contratto. L’impresa subfornitrice, invece, deve ottemperare alle rigide e penetranti direttive imposte dall’impresa committente.
Infine vi è ancora un ultimo orientamento dottrinario. Quest’ultimo ritiene che detto contratto di subfornitura, possa farsi rientrare nella definizione di contratto d’opera.
Contenuta nell’articolo 2222 c.c.,: il quale stabilisce che si ha contratto d’opera:
Anche quest’ultimo orientamento sembra lasciarci delle perplessità.
Sempre in virtù di quelle penetranti direttive che l’impresa committente deve rilasciare all’impresa subfornitrice, non si può certo dire che nella subfornitura manca il vincolo di subordinazione. In quanto, in questo tipo di contratto è la posizione del subfornitore, si caratterizza per essere subalterna a quella del committente.
Si possono muovere obiezioni anche con riferimento al requisito, del lavoro prevalentemente proprio.
Come si vedrà nel post successivo, il subfornitore – entro certi limiti – può affidare la fornitura di beni e servizi, in sub-sufornitura.
Cade dunque il presupposto del lavoro prevalentemente proprio indicato dall’articolo 2222 c.c.
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