XV Disposizione transitoria e finale della Costituzione
XV Disposizione transitoria e finale della Costituzione Bandiera Italiana Primo comma Con ...
Le imposte sui trasferimenti di ricchezza a titolo gratuito, sono tradizionalmente caratterizzate dalla diversificazione delle relative aliquote. Quest’ultime, infatti, variano sia al variare del rapporto di parentela esistente tra defunto ed erede o tra il donante e il donatario, sia in relazione alle dimensioni quantitative del trasferimento stesso.
Attualmente le norme vigenti prevedono come aliquote applicabili nei trasferimenti a titolo gratuito, sia mortis causa che inter vivos, quella:
A questo punto è importante comprendere anche che cosa sia il coacervo delle donazioni. E al riguardo possiamo dire che esso è un istituto secondo cui:
La regola appena esposta si applica anche se si riferisce a beni non più esistenti nel patrimonio del beneficiario. Comunque anche in quest’ultimo caso saranno assoggettati ad imposta, solo quella parte di valore dei beni donati che sommati eccedono la franchigia. (1 milione di euro, 100 mila euro ecc).
E questo perché, in questo modo si evita che ponendo in essere più donazione e quindi frazionando di fatto i trasferimenti gratuiti, si possa beneficiare ingiustamente della franchigia eludendo l’imposta sulle donazioni.
Elenco altri post della categoria “Diritto Tributario”
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario