L’irrogazione della sanzione pecuniaria nei reati fiscali

L’irrogazione della sanzione pecuniaria nei reati fiscali

Nell’attuale assetto normativo, competente a irrogare la sanzione sono i singoli Uffici periferici operativi a cui compete l’attività di accertamento.

Sul punto bisogna dire che per irrogare le sanzioni, è previsto un procedimento di carattere generale la cui disciplina, è contenuta all’interno dell’articolo 16 d.lgs. 472/1997. Detto procedimento è aperto all’espletamento di un contraddittorio con il contribuente.

E poi vi sono una serie di disposizioni contenute all’interno dell’articolo 17 d.lgs. 472/1997, che derogano al procedimento di carattere generale che abbiamo detto essere contenuto all’interno dell’articolo 16.

Più precisamente l’articolo 17 prevede due ipotesi in cui la sanzione può essere Irrogata Immediatamente.

Si osservi che i due procedimenti speciali previsti dall’articolo 17, che disciplinano l’immediata irrogabilità della sanzione, pur avendo natura derogatoria finiscono per diventare i procedimenti maggiormente utilizzati dagli Uffici operativi, quando applicano le sanzioni.

Procedimento generale articolo 16 d.lgs. 472/1997

L’Ufficio deve notificare l’atto di contestazione delle violazioni, nella quale bisogna indicare a pena di nullità:

  • Fatti attribuiti al trasgressore
  • Gli elementi probatori
  • Le norme applicate
  • I criteri utilizzati per determinare la sanzione
  • Entità della sanzione

Detto atto di contestazione deve essere notificato al contribuente, entro il 31 dicembre del Quinto anno successivo a quello della violazione, ovvero, entro il maggior termine stabilito per l’accertamento dei tributi.

L’atto di contestazione deve offrire una triplice possibilità:

  1. Definire la controversia con la c.d. definizione agevolata e cioé, pagando entro Sessanta giorni dalla notifica un importo pari a 1/3 delle sanzioni indicate. In questo caso non sarà possibile irrogare sanzioni accessorie.
  2. Entro Sessanta giorni far pervenire all’Ufficio deduzioni difensive. Quest’ultimo entro il termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, se vorrà procedere con la sanzione, dovrà notificare un atto motivato anche in ordine alle deduzioni medesime a pena di nullità.
  3. Entro Sessanta giorni dalla notifica, impugnare l’atto in sede giurisdizionale ai sensi dell’articolo 18 d.lgs. 472/1997.

Distinzione tra Atto di contestazione e Provvedimento sanzionatorio

Importante è poi comprendere la distinzione tra Atto di contestazione della violazione e il Provvedimento sanzionatorio.

E’ importante perché a prima vista potrebbe sembrare che, l’atto di contestazione sia l’atto iniziale del procedimento e che a seguito del contraddittorio si concluda con il provvedimento sanzionatorio.

Ma poiché già l’atto di contestazione della violazione deve avere il contenuto tipico del provvedimento e può già essere impugnato in sede giurisdizionale, appare doveroso dire che il rapporto tra i due provvedimenti può essere risolto dicendo che: l’atto di contestazione è il provvedimento di primo grado, mentre il provvedimento sanzionatorio quello di secondo grado.

In nessun caso, il provvedimento sanzionatorio può aumentare le sanzioni.

Primo procedimento dell’articolo 17 d.lgs. 472/1997 per l’immediata irrogabilità della sanzione:

In questo procedimento manca, sia la notifica dell’atto di contestazione, che la possibilità di presentare deduzioni difensive.

Ne consegue che qui la sanzione viene irrogata con lo stesso atto di accertamento e quindi riguardano tutte quelle sanzioni collegate al tributo cui l’accertamento si riferisce per essere commisurate all’evasione di esso.

Esempi tipici sono le sanzioni inflitte per omessa o infedele dichiarazione o irregolare fatturazione.

L’atto di accertamento deve essere dotato di una Specifica Motivazione, a pena di nullità.

Anche in questo tipo di procedimento, il contribuente può definire la controversia mediante la Definizione Agevolata.

Secondo procedimento dell’articolo 17 d.lgs. 472/1997 per l’immediata irrogabilità della sanzione:

Questo secondo procedimento si utilizza per infliggere le sanzioni che dipendono dall’omesso o ritardo pagamento del tributo.

In questo caso le sanzioni sono irrogate mediante la loro iscrizione a Ruolo, senza la previa notifica dell’atto di contestazione.

Si pensi alle sanzioni irrogabili a seguito delle rettifiche operate a norma del 36 bis del DPR 600/1973, 54 bis del DPR 633/1972, ovvero 36 ter del DPR 600/1973. 

In questi casi la sanzione diventa un accessorio del tributo e non è poi così diverso dalla soprattassa.

In quest’ultimo procedimento il contribuente NON ha la possibilità di definire la controversia, con la Definizione Agevolata.

Le altre sanzioni o le c.d. sanzioni accessorie

La Riforma del Sistema delle Sanzioni Amministrative, ha investito anche il campo delle c.d. Sanzioni Accessorie e quindi il campo di quelle sanzioni di carattere non pecuniario.

Dal d.lgs 472/1997 si evince con chiarezza che anche le sanzioni accessorie, devono essere irrogate con le stesse regole formali e procedimentali delle sanzioni pecuniarie.

Vedi appunto articoli 7 – 16 – 17 del d.lgs. 472/1997.

Le figure tipiche di queste sanzioni accessorie sono: (Articolo 21 del d.lgs. 472/1997).

  • L’Interdizione dalla carica di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali o Enti pubblici o privati con personalità giuridica.
  • Interdizione nella partecipazione a gare per l’affido di pubblici appalti e forniture.
  • Interdizione per il conseguimento di licenze, concessioni e autorizzazioni volte per l’espletamento di attività d’impresa o di lavoro autonomo.
  • Sospensione dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
  • E così via.

Essi possono essere disposti per un periodo non superiori a SEI mesi, mentre di tre in materia di IVA.

Le controversie inerenti alle sanzioni accessorie, sono assoggettate a quelle delle sanzioni pecuniarie. Le sanzioni accessorie potranno essere eseguite, solo con il provvedimento di irrogazione della sanzione che è divenuto definitivo.

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