L’imposta di registro e il suo ambito di operatività
L’imposta di registro e il suo ambito di operatività
Come abbiamo avuto modo di vedere nel corso dello studio di questa materia, l’imposta di registro è regolata dal DPR 131/1986, ma cominciamo la nostra trattazione ponendoci già da subito una domanda e cioè: Che cos’è questa imposta di registro?
Spesso si risponde a questa domanda dicendo che l’imposta di registro sia un imposta sui trasferimenti e così dicendo non si può dare risposta più sbagliata. Perché è vero che l’imposta di registro sia soprattutto sui trasferimenti, non a caso il maggior gettito è proprio li, ma è anche vero, che se noi volessimo definire detta imposta di registro dobbiamo dire che essa è un imposta, neanche sul contratto, bensì sull’atto.
E questo perché? Perché noi sappiamo che l’atto può avere i contenuti più svariati e quindi, può trattarsi di atti di vendita, i quali come sappiamo hanno ad oggetto un trasferimento, può trattarsi di un contratto di lavoro, di un contratto di accertamento di una posizione, di una sentenza e così via.
A questo punto sorge un ulteriore domanda e cioè, considerando che l’atto possa avere i contenuti più svariati, come si fa a stabilire quale sia l’ambito di operatività e l’incidenza dell’imposta di registro nei singoli atti ?
Per quanto riguarda l’ambito di operatività, il problema è risolto dall’articolo 1 del DPR in esame (131/1986), in quanto, fissa detto ambito rinviando agli atti che sono indicati nel tariffario allegato al testo unico stesso.
A questo punto è importante rispondere anche all’altra domanda e cioè, come facciamo a comprendere l’incidenza dell’imposta di registro nei singoli atti?
Per rispondere a questa domanda, bisogna dire che l’incidenza che l’imposta di registro ha sul singolo atto, lo si va a vedere attraverso quella tabella, quel tariffario che è stato allegato al DPR 131.
Per fare un esempio e capire meglio: se oggetto dell’atto è il trasferimento della proprietà di un immobile e noi volessimo capire l’incidenza dell’imposta di registro su quest’atto, si deve andare a guardare l’articolo 1 di questa tabella allegata.
E perché proprio l’articolo 1?
Perché è l’articolo che contiene le tariffe attinenti gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere. Articolo che tra le altre cose si preoccupa di stabilire tariffe differenti a seconda che oggetto dell’atto da registrare sia: un terreno agricolo, un fabbricati, la prima casa e così via.
Diversamente, se invece, l’atto da registrare sia uno di quelli propri delle società la correlativa tariffa sarà sempre da ricercare nella suddetta tabella allegata, ma questa volta nel suo articolo 4, il quale, spiega nel dettaglio come deve essere tassato il conferimento, la fusione la scissione e così via.
A questo punto, sorge spontaneamente un ulteriore domanda e cioè, se l’incidenza dell’imposta di registro sui singoli atti è contenuto nel tariffario allegato, che funzione ha il DPR 131/1986?
Ancora una volta la risposta è piuttosto agevole, in quanto il DPR 131, serve a dettare la disciplina giuridica attinente all’imposta di registro che prescinde dal contenuto dell’atto e quindi la disciplina di: chi deve pagare l’imposta, quando deve essere pagata, che succede se l’atto è condizionato, che succede se l’atto è nullo, e così via.
Ora ritornando al discorso del tariffario allegato al DPR 131, è importante dire che esso è suddiviso in due parti, rispettivamente: quella dedicata agli atti soggetti a registrazione in termine fisso e quella dedicata agli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso.
Per quanto riguarda gli atti a registrazione in termine fisso, non c’è nulla di nuovo da dire rispetto a quello che abbiamo finora detto e cioè che, la prima parte del tariffario allegato al DPR 131, contiene l’elenco degli atti da sottoporre a registrazioni con l’indicazione delle correlative tariffe. Qui possiamo aggiungere che la registrazione deve avvenire entro 20 giorni.
Per quanto invece riguarda gli atti soggetti a registrazione in caso d’uso, dobbiamo dire che in questo caso appare evidente che il legislatore si sia calato in quella che è la realtà operativa.
Per comprendere meglio quanto ho appena detto, immaginiamo un’azienda la quale stipula una moltitudine di contratti di acquisto di merci. Poiché stipula questi contratti, noi dobbiamo dire che se esistesse solo la prima parte del tariffario, ciascuno di essi dovrebbero essere sottoposto a registrazione.
Ma come abbiamo anticipato, il legislatore sensibile all’esigenze della realtà operativa, ha previsto anche la seconda parte del tariffario, la quale consente in certi casi, la registrazione solo ove se ne ravvisa la necessità. Ne consegue quindi che, con riferimento a taluni atti la registrazione non è obbligatoria.
Ovviamente si tratta di casi che trovano la loro prevalente giustificazione nell’interesse pratico di non ingessare i traffici commerciali. Più precisamente sono a registrazione in caso d’uso, tutti quegli atti che sono soggetti ad IVA e non hanno avuto la forma dell’atto notarile o la firma autenticata. Questo perche se entra in gioco il notaio, quest’ultimo deve registrare anche se l’atto è soggetto ad IVA.
L’esempio tipico di atto da registrare solo in caso d’uso è il contratto d’appalto, dove se il committente è un privato io appaltatore non ho interesse a registrare, ma se il committente è invece un Ente pubblico la registrazione mi serve ai fini della regolarità dell’esecuzione della commessa. In quest’ultimo caso, mi si applicherà l’imposta fissa di 168,00 euro e non mi verranno applicate sanzioni se dovessi registrarlo dopo i venti giorni proprio perché in caso d’uso.
Un altro esempio è quello della fideiussione delle banche, la cui forma è sempre quella di lettera e mai di contratto. E questo perché accade? Perché sulla base della seconda parte del tariffario allegato al DPR 131, questi tipi di atti se rivestono la forma epistolare possono registrarsi in caso d’uso. Diversamente la fideiussione se riveste la forma di un contratto è sottoposta a registrazione obbligatoria la cui tariffa credo sia lo 0.50.
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