L’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche fiscali

L’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche fiscali

In questo post ho deciso di parlare, di come avviene l’esecuzioni di accessi, ispezioni e verifiche fiscali. Pertanto è importante addentrarci, nella comprensione delle singole disciplina giuridica.

Potere di accesso

Come abbiamo già avuto modo di osservare, il potere di accesso è il potere di entrare e permanere nei locali del contribuente. Detto potere può essere esperito, nei confronti di:

  • Imprenditori: Sia agricoli che commerciali.
  • Esercenti arti o professioni: in quest’ultimo caso per eseguire l’accesso, sarà necessaria la presenza del professionista o di un suo delegato.

Ad ogni modo, per poter accedere nei locali del contribuente, dove normalmente è esercitata l’attività economica, è necessario che vi sia l’autorizzazione o del:

  • Direttore dell’Agenzia dell’Entrate
  • Comandante di zona della Guardia di finanza

Se, invece, si volesse accedere nei locali dove il contribuente ha la sua abitazione, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Autorizzazione quest’ultima sempre necessaria se, una volta effettuato l’accesso, si vuole procedere con perquisizioni personali. Si pensi alla persona del contribuente, all’apertura di casseforti, armadi o plichi sigillati e così via.

E ancora, sarà altresì indispensabile l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, se si vuole accedere in altri locali del contribuente, nei quali non viene però esercitata l’attività economica.

Se l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica venisse rilasciata prima del provvedimento con cui si dispone l’accesso, essa avrà natura endoprocedimentale e quindi amministrativa. Se invece venisse rilasciata durante l’ispezione avrà natura giurisdizionale.

Potere di ispezione

Una volta ottenuta l’autorizzazione per l’accesso ed effettuato l’accesso stesso, si da il via all’ispezione.

Esso consiste nella ricerca, non di uno o più libri determinati, ma di tutti gli atti, documenti, registri contabili e quant’altro sia ritenuto fiscalmente rilevante.

Se il contribuente dovesse rifiutare l’esibizione di uno o più di essi, quest’ultimi non potranno essere più utilizzati in suo favore, in sede di contenzioso.

L’ispezione essendo un’attività meramente amministrativa, non si applicheranno le regole proprie delle ispezioni condotte, a norma del codice di procedura penale. Salvo che nel corso dell’ispezione emergano dei reati. In quest’ultima ipotesi, da amministrativa si trasformerebbe in ispezione di polizia giudiziaria.

Ad ogni modo, nel corso dell’ispezione si deve redigere un processo verbale. Esso dovrà contenere, tutte le attività svolte durante l’ispezione. Le domande poste al contribuente, le correlative risposte, nonché le sue osservazioni e richieste.

Il processo verbale deve essere sottoscritto anche dal contribuente, il quale ne può, spiegandone le ragioni, rifiutarne la sottoscrizione.

Potere di verifica 

Espletata la fase dell’ispezione, si apre quella della verifica. Si tratta della fase in cui si esamina, tutto il materiale rinvenuto e quello presentato liberamente dal contribuente.

Se attraverso detta verifica dovessero emergere delle irregolarità fiscali, detta fase si conclude con il P.V.C., ovvero, processo verbale di constatazione. All’interno di detto P.V.C. rilevano e si contestano, tutte le violazione emerse.

Il contribuente entro 60 giorni dalla notifica del P.V.C., può fare pervenire le proprie richieste e osservazioni agli uffici impositivi.

Trascorsi 60 giorni dalla notifica del medesimo al contribuente, l’Agenzia delle Entrate notifica allo stesso l’Avviso di accertamento. Notifica quest’ultima che può avvenire prima che decorrono detti 60 giorni, solo nel caso di urgenza.

Il P.V.C. non è un provvedimento suscettibile di impugnazione in sede giurisdizionale.

  • Esso è l’atto conclusivo dell’ispezione e fonte di conoscenza, il quale, legittima l’emissione dell’accertamento del tributo e l’irrogazione della sanzione.

Recenti norme consentono in presenza di certe condizioni, di PRESTARE ADESIONE al contenuto del P.V.C., prima che venga emesso l’accertamento.

Garanzie contribuente fase Ispezione 

Si osservi che, la legge 2000/212 (lo Statuto dei diritti del contribuente) ha introdotto con il suo articolo 12, talune garanzie per tutelare il contribuente nella fase dell’Ispezione. Non a caso detto articolo stabilisce che:

  • Il contribuente deve essere informato dei MOTIVI che giustificano la suddetta verifica e del fatto che si può fare assistere, già in questa fase, da un difensore.
  • La verifica deve avvenire in modo da arrecare la MINOR TURBATIVA possibile, all’attività del contribuente.
  • Pertanto su richiesta dello stesso i DOCUMENTI DEVONO ESSERE VERIFICATI, nello studio del professionista che lo assiste, ovvero, nell’ufficio degli stessi verificatori.
  • I verificatori non possono permanere nella sede del contribuente, per un periodo superiore a 30 GIORNI LAVORATIVI. Giorni prorogabili di altri 30, nel caso si tratti di verifica particolarmente complessa.

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