Le operazioni traslative delle aziende

Le operazioni traslative delle aziende

Vi sono operazioni d’impresa che sono definite straordinarie, in quanto, esse esulano dal normale svolgimento dell’attività d’impresa stessa. Tra queste operazioni troviamo anche le operazioni traslative dell’azienda. Ne consegue che in queste ipotesi l’oggetto della nostra operazione, è la stessa azienda che viene traslata o ceduta come bene unitario.

Si osservi, che detta cessione può avvenire, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito; ovvero, può anche essere oggetto di conferimento, in una società preesistente o in una appositamente costituita.

In linea di principio tutte le suddette vicende, dovrebbero dar luogo alla realizzazione di plusvalenze. Quest’ultime andrebbero determinate, tenendo conto del valore normale dei beni donati o conferiti.

Tuttavia, le norme hanno disciplinano tre diverse modalità di tassazione delle plusvalenze. Questo per:

  • Fare fronte alle peculiarità proprie del bene azienda.
  • Evitare di penalizzare eccessivamente, a causa della cessione, la continuità dell’azienda stessa.

Vediamo di analizzarli singolarmente.

La tassazione delle plusvalenze, nel trasferimento dell’azienda a TITOLO ONEROSO

Le relative plusvalenze saranno regolarmente tassate in capo all’imprenditore cedente, come componenti attive del reddito d’impresa.

Ad ogni modo la tassazione potrà essere sottoposta a rateizzazione.

Nei casi di azienda posseduta da più di 3 anni, rateizzata in massimo 5 anni; nel caso di azienda individuale posseduta da più di 5 anni, detta tassazione può avvenire separata.

La tassazione delle plusvalenze, nel trasferimento dell’azienda a TITOLO GRATUITO

Si pensi all’ipotesi della donazione o della successione. I dubbi interpretativi del passato sono stati superati. Oggi si è espressamente stabilito che dette vicende, non comportano di per sé realizzo e quindi, tassazione delle correlative plusvalenze. (Art. 58 TUIR).

Bisogna però qui precisare un dato importante. Il beneficiario acquisisce l’azienda, ai valori fiscalmente riconosciuti dal dante causa. Anche se, in questo caso, le plusvalenze saranno trattate come redditi diversi nel caso di successiva cessione.

La tassazione delle plusvalenze, nel trasferimento avvenuto mediante, CONFERIMENTO dell’azienda in una società.

In questo caso si riterrà plusvalenza e quindi sarà tassato, il valore attribuito alla partecipazione del conferente.

Partecipazione che gli viene attribuita, proprio in virtù dell’azienda che è stata l’oggetto del conferimento.

Bisogna precisare però, che se nelle scritture contabili del conferitario (la società destinataria del conferimento), l’azienda oggetto del conferimento viene iscritta per un valore superiore, l’oggetto della tassazione sarà quest’ultimo valore. Non quindi quello attribuito alla partecipazione del conferente. In tal senso l’articolo 175 TUIR.

Se poi, tanto nelle scritture contabili del conferitario, quanto nel valore della partecipazione del conferente, vengono mantenuti i valori che risultavano nelle scritture dello stesso conferente, sarà esclusa ogni forma di tassazione.

 Si osservi che questo regime di neutralità fiscale, si applica anche nel caso in cui il conferente (imprenditore individuale), conferisca alla società l’unica azienda da lui posseduta. Appare superfluo precisare, che l’eventuale futura cessione di detta partecipazione sociale, darà luogo a plusvalenze che saranno tassate come redditi diversi. La plusvalenza verrà determinata come poc’anzi stabilito.

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