Operazioni imponibili interne. Il requisito soggettivo dell’IVA

Operazioni imponibili interne. Il requisito soggettivo dell’IVA

Scritta IVA con freccia ascendente

Desta particolare interesse di quello che è il requisito soggettivo dell’IVA.

A differenza di quanto abbiamo visto per le importazioni, le operazioni imponibili interne sono dotate di una determinata caratteristica.

Vale a dire, che le operazioni economiche devono provenire da operatori economici.

Quindi da:

  • Soggetti imprenditori
  • Esercenti arti o professioni.

Ed è proprio per questo motivo che spesso quest’ultimi, vengono definiti i soggetti passivi dell’imposta. Anche se, a dire il vero, sarebbe più corretto qualificarli, come soggetti tenuti agli adempimenti IVA.

Essi, infatti, da una parte sono gravati dell’obbligo tributario; dall’altro gli si consente di addebitare il tributo al destinatario dell’operazione e di recuperare le imposte pagate con gli acquisti.

Si tratta del c.d. diritto di rivalsa.

Soggetto passivo e ambito operatività del tributo IVA

Individuare il requisito soggettivo dell’IVA serve per comprendere meglio, l’ambito di operatività del tributo. Più precisamente, a comprendere su quali operazioni economiche esso si deve applicare e su quali invece no.

Finalità, quest’ultima, che emerge con particolare chiarezza, nelle disposizioni comunitarie. Le quali, danno rilievo, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo, alla necessaria esistenza di un’attività economica svolta in modo indipendente e relativamente stabile.

Ad ogni modo, ritornando alla normativa italiana, bisogna dire quanto segue. Vale a dire, che ai fini del tributo IVA, è necessario fare alcune precisazioni.

Più precisamente:

Che per esercizio di impresa si deve intendere (art. 4 DPR 633/1972):

  • L’esercizio abituale delle attività commerciali o agricole anche se non organizzate sotto forma di impresa, nonché – a condizione che invece qui vi sia l’organizzazione d’impresa – la prestazione di servizi non rientranti nell’articolo 2195 c.c..

Attività svolta nell’esercizio d’impresa

A questo punto bisogna fare una precisazione.

Se le Società di capitali, le Società commerciali, di persone e gli altri Enti pubblici e privati (con o senza personalità giuridica), hanno come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, comporta comporta la seguente conseguenza.

Vale a dire, che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio d’impresa.

Per fare un esempio e capire meglio. Si considera effettuatata nell’esercizio d’impresa, anche l’occasionale vendita di un bene meramente patrimoniale.

Mentre, se si tratta di Enti o Società che non hanno come oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un’attività commerciale o agricola, si applica una disciplina differente.

Le correlative cessioni di beni o prestazione di servizi, non si considerano nell’esercizio d’impresa; ad eccezione di quelle cessioni e prestazioni, effettuate all’interno di quell’attività commerciale o agricola che viene eventualmente esercitata in via secondaria.

Nel caso di Enti associativi non commerciali si considerano effettuate nell’esercizio dell’impresa, quelle cessioni di beni o quelle prestazioni di servizi effettuate, nei confronti dei non associati o anche nei confronti soci, se costoro per ottenerli, pagano corrispettivi specifici o contributi supplementari.

Arti e professioni ai fini IVA

Bisogna precisare altresì, che ai fini dell’IVA, per esercizio di Arti e Professioni si deve intendere (art. 5 DPR 633/1972):

  • L’esercizio abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche, di società semplici o di associazioni di artisti e professionisti.

Ora, sulla base di quanto detto, bisogna aggiungere che in conformità al Secondo comma, non si considerano nell’esercizio di Arti e Professioni, sia le prestazioni di:

  • Servizi resi all’interno dei rapporti di co co co, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Lavoro effettuate dall’associato, all’interno dei rapporti di associazione in partecipazione; a condizione che il soggetto non eserciti abitualmente altre attività di lavoro autonomo.

Abitualità dell’attività economica ai fini IVA

Ad ogni modo, si osservi come nel sistema dell’IVA, ha decisivo rilievo la c.d. “abitualità” dell’attività economica; mentre è sostanzialmente irrilevante, la distinzione interna tra impresa commerciale, agricola, lavoratore autonomo ovvero lavoro artistico o professionale.

Ma allora sorge spontaneamente una domanda. Vale a dire, data la sua importanza, ai fini dell’IVA, cosa si intende per abitualità?

Sul punto bisogna dire che la risposta è semplice.

Dottrina e giurisprudenza la definiscono, nel senso di stabilità e continuità nel tempo dell’attività economica.

Anzi, si osserva come questo requisito dell’abitualità, possa essere presente anche nella gestione di un singolo affare, se quest’ultimo abbia dimensioni organizzative e temporali particolarmente significative.

Si pensi all’occasionale svolgimento di un’attività di realizzazione e vendita di unità immobiliari.

Bisogna osservare, altresì, come nel sistema IVA abbiano rilevanza anche le operazioni obiettivamente non riconducibili all’esercizio di impresa, arti e professioni.

Si pensi, come abbiamo già visto, all’ipotesi in cui la Società o l’Ente pubblico o privato abbia, come oggetto esclusivo o principale, lo svolgimento di un’attività commerciale o agricola. Ovvero si pensi, sempre ai casi già visti, ai rapporti di collaborazione coordinata continuativa o di partecipazione in associazione.

Ciò accade perché, in questi casi, si realizza una sorta di vis attrattiva dell’attività economica esercitata abitualmente.

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