Le fattispecie plurisoggettive necessarie
Le fattispecie plurisoggettive necessarie

Le fattispecie plurisoggettive necessarie sono quelle per il cui reato, è richiesta una necessaria pluralità di condotte realizzata da soggetti diversi.
Mentre le fattispecie plurisoggettive eventuali sono disciplinate dagli articoli 110 e seguenti del codice penale e nascono dall’incontro di queste norme con le singole fattispecie di parte speciale; le fattispecie plurisoggettive necessarie sono così predisposte dal legislatore.
Ne consegue che, in quest’ultime, la condotta attiva di più soggetti non è un qualcosa di puramente eventuale, ma un elemento essenziale della fattispecie stessa.
Fattispecie plurisoggettive necessarie proprie e improprie
Nelle fattispecie plurisoggettive proprie la norma incriminatrice, prevede la punibilità di tutti i soggetti che definiamo concorrenti necessari. Si pensi all’associazione per delinquere, disciplinata dall’articolo 416 del codice penale.
Mentre nelle fattispecie plurisoggettive improprie solamente alcune dei soggetti concorrenti necessari, saranno sottoposti alla sanzione penale.
Si pensi all’usura o all’estorsione. In questi reati la condotta del soggetto passivo è necessaria per la configurabilità del reato, ma non è assoggettata alla sanzione penale.
Punibilità del concorrente necessario a titolo di concorso eventuale per la condotta della fattispecie plurisoggettiva necessaria
In dottrina ci si è posto un interrogativo di non poco conto. Nella fattispecie plurisoggettiva necessaria propria, il concorrente necessario non punito, è possibile punirlo sulla base delle fattispecie plurisoggettive eventuali e quindi sulla base delle norme sul concorso di persona nel reato?
Una parte della dottrina ritiene di si.
Ma io non mi sento di aderire a questa impostazione. Le disposizioni sul concorso di persona nel reato servono, infatti, a rendere punibili i comportamenti atipici. Ovvero, quei comportamenti che non essendo descritti all’interno di una norma giuridica penale, non potrebbero essere di contro sanzionati.
Punibilità del concorrente necessario a titolo di concorso eventuale in relazione a condotte diverse da quella necessaria
La dottrina si è poi posta un’altro interrogativo. Il concorrente necessario può essere punito a titolo di concorso eventuale per condotte diverse da quella tipica descritta nella norma a concorso necessario?
La risposta è certamente si, seppur con dei precisi limiti.
La punibilità del concorrente necessario sarà esclusa tutte le volte che egli sia anche il soggetto passivo del reato. Ciò avviene anche quando quest’ultimo, abbia tenuto un comportamento che vada al di là di quello tipico.
Di contro la punibilità di un concorso eventuale deve essere esclusa altresì, per tutte quelle condotte che pur essendo diverse da quella tipica, sono ad essa collegate.
Concorrenti necessari e articolo 119 del codice penale
Il Secondo comma dell’articolo 119 c.p. stabilisce che:
- Le circostanze oggettive che escludono la pena hanno effetto per tutti coloro che sono concorsi nel reato.
Questo Secondo comma si applicherà ogni qualvolta, con riferimento a quel reato, sono in vigore determinate norme.
Si pensi a quelle che introducono circostanze attenuanti, ovvero, cause di non punibilità.
Di contro, non si potranno invece applicare ai concorrenti, le circostanze soggettive di esclusione della pena.
L’articolo 119 c.p. nel suo Primo comma stabilisce:
- Le circostanze soggettive che escludono la pena per taluni di coloro che sono concorsi nel reato, hanno effetto solo per la persona a cui si riferiscono.
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