Le definizioni stragiudiziali o c.d. agevolate delle controversie fiscali

Le definizioni stragiudiziali o c.d. agevolate delle controversie fiscali

Con riferimento a le definizioni stragiudiziali o c.d. agevolate delle controversie fiscali, possiamo già da subito provvedere ad una elencazione esemplificativa delle diverse forme presenti nel nostro ordinamento:

  • Condono fiscale
  • Accertamento con adesione, ovvero Concordato
  • Conciliazione giudiziale
  • Adesione pura e semplice

Condono fiscale

Il Condono è una misura di carattere eccezionale alla quale il legislatore fa talora ricorso, 1) sia per alleggerire il carico dei giudici tributari; 2) sia per ottenere rapide risorse senza aspettare i lunghi tempi della giustizia.

Quando si parla di Condono, è sempre importante parlare delle sue caratteristiche fondamentali e su di esse possiamo dire che:

  1. Si applica tassativamente ai soli casi predeterminati dalla legge.
  2. Esso può riguardare sia casi pendenti che i semplici conflitti potenziali.
  3. Definire la controversia o la potenziale controversia mediante condono, è una scelta unilaterale del contribuente.

Ad ogni modo, quando il contribuente si avvale del condono, la controversia viene definita in modo standardizzato e quindi, con il pagamento di una somma di danaro forfettaria. Detta somma corrisponderà ad una determinata percentuale delle maggiori imposte che sarebbero state devolute nel caso di accertamento o sentenza di condanna.

Ne consegue che l’Istanza di condono produce l’effetto di non applicare quelle norme che avrebbero dovuto disciplinare quella fattispecie concreta che è ormai oggetto di condono.

Ovviamente l’Istanza di condono, potrebbe essere oggetto di RIGETTO da parte dell’Ufficio finanziario. In questo caso, è normativamente stabilito che le controversie inerenti al RIGETTO DELL’ISTANZA DI CONDONO, sono autonomamente impugnabili innanzi alla Commissione tributaria.

L’Accertamento con adesione e Conciliazione giudiziale

Entrambi sono modalità di definizione delle controversie tributarie, che non sono predeterminate dalla legge. La definizione in questi casi, infatti, avviene nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti tra Amministrazione e contribuente.

Essi trovano la loro disciplina sia nel D.Lvo  218/1997, che nel D.Lvo 546/1992. Detti Decreti Legislativi prevedono che Accertamento con adesione e Conciliazione giudiziale, debbono essere attuate mediante un atto che deve contenere la definizione stessa. In altre parole, l’indicazione degli importi dovuti a titolo d’imposta, d’interessi e di sanzioni.

L’atto deve essere sottoscritto dal contribuente e dall’Amministrazione finanziaria, ma detta sottoscrizione non realizza il suo perfezionamento, in quanto, quest’ultimo avviene solo se, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, il contribuente abbia provveduto ad effettuare il versamento delle somme dovute.

Con riferimento all’Accertamento con adesione e alla Conciliazione giudiziale, sorge spontaneamente una domanda e cioè:

La risposta non è certamente semplice:

In passato

Prima della Riforma dei primi anni Settanta, non esistevano questi istituti. Esisteva ed era disciplinato solo il c.d. Concordato tributario, al quale una parte della dottrina attribuiva natura di accordi transattivi e cioè, di veri e propri contratti che le parti stipulavano per riconoscersi reciproche concessioni, per poter porre fine ad una lite.

Orientamento quest’ultimo non condiviso da un’altra parte della dottrina, la quale invece vedeva il Concordato tributario come un’Accertamento riconducibile alla sola Amministrazione finanziaria, ma il cui effetto era condizionato dall’adesione del contribuente.

Il legislatore aveva fatta propria quest’ultima concezione e aveva sostituito il Concordato tributario, mediante l’istituzione dell’Accertamento con adesione.

Oggi

Con riferimento all’Accertamento con adesione, non manca in dottrina chi ritiene che esso abbia natura di accordo transattivo. E poggia la sua affermazione sui reciproci vantaggi a cui vanno incontro le parti. L’Ufficio nell’abbattere i tempi per la riscossione, il contribuente nell’abbattere le sanzioni.

Ma io non mi sento di aderire a questa impostazione, in quanto i vantaggi a cui vanno incontro le parti, non sono nella loro piena disponibilità. In altre parole, detti vantaggi sono interamente prestabiliti dal legislatore e quindi a mio avviso non si può parlare proprio per questo motivo di accordo.

Ne consegue che per giustificare il rapporto tra queste definizioni agevolate e il principio di indisponibilità del tributo, dobbiamo dire che detto Accertamento con adesione è frutto di due distinti atti unilaterali:

  • Amministrazione finanziaria: Atto di revisione in autotutela, vale a dire l’atto con cui annulla in tutto o in parte il precedente accertamento.
  • Contribuente: Atto di rinuncia all’impugnazione.

Solo attraverso questa impostazione riusciamo a dire che l’accertamento è espressione del principio di buon andamento a cui anche le attività vincolate devono conformarsi.

Nel caso in esame si conformano, in quanto, la lunga e dubbia riscossione di quanto è dovuto, lascia spazio ad un parziale ma immediato e certo realizzo.

Detto tutto ciò, è adesso importante comprendere la disciplina specifica dell’Accertamento con adesione e dalla Conciliazione giudiziale:

L’Accertamento con adesione 

Come abbiamo già detto, è una modalità di definizione agevolata della pendenza. Essa può essere adottata solo prima che l’atto amministrativo di accertamento venga impugnato. La sua adozione comporta vantaggi non indifferenti per il contribuente:

  • Abbattimento delle sanzioni ad 1/3 del minimo stabilito dalla legge
  • Non punibilità di talune violazioni penalmente rilevanti
  • Limiti alla possibilità di ulteriori accertamenti per gli stessi periodi d’imposta

Si osservi che detta adesione può avvenire sia prima che venga notificato l’avviso di accertamento (su iniziativa dell’Ufficio), sia successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento medesimo.

In quest’ultimo caso, il procedimento sarà avviato con un’apposita Istanza del contribuente, la quale sospenderà per 90 giorni i termini per l’impugnazione dell’atto.

Conciliazione giudiziale

Questa modalità di definizione agevolata, può essere adottata fino alla Prima Udienza di Trattazione che si tiene innanzi alla Commissione tributaria provinciale, per definire in tutto o in parte la controversia tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Anche la sua adozione comporta abbattimenti delle sanzioni. Qui infatti sono fissati per una percentuale pari al 40%.

La Conciliazione giudiziale non impedisce però all’Amministrazione finanziaria, di effettuare all’accertamento così definito modifiche e integrazioni, laddove ovviamente vi siano nuovi elementi.

Alla Conciliazione giudiziale si può pervenire, su Istanza del contribuente, dell’Ufficio, ovvero, su impulso dello stesso giudice.

Le parti possono volendo provvedere a formalizzare la Conciliazione anche fuori dall’Udienza, in questo caso il Presidente della Commissione provinciale, se ritiene sussistenti i presupposti emana un Decreto con cui dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Adesione pura e semplice

Essa è una misura che il legislatore ha introdotto nel 2008 e consiste nel fatto che il contribuente, può prestare adesione alle pretese tributarie dell’Amministrazione finanziaria, prima che dette pretese siano formalizzate in veri e propri avvisi di accertamento.

Detta misura di definizione agevolata, può essere applicata solo nel campo delle imposte dirette e nel campo del tributo IVA e comportano un’abbattimento delle sanzioni, pari alla metà rispetto a quelle che sarebbero state irrogate con l’accertamento con adesione.

Si osservi che essa può rivestire la forma sia di:

Adesione ai verbali di contestazione: 

I verbali di contestazione su cui può essere prestata l’adesione, sono tutti quelli che hanno ad oggetto rilievi su i quali è possibile esperire accertamento parziale. Ad ogni modo l’adesione deve essere presta sul tutto il contenuto del PVC e non quindi su di una sola parte.

Entro 30 giorni dalla notifica del Processo Verbale di Constatazione l’Adesione deve essere comunicata, sia all’Ufficio competente per l’accertamento, sia all’organo che ha redatto il verbale entro 30 giorni dalla notifica del PVC.

Nei 60 giorni successivi al ricevimento dell’adesione, l’Ufficio deve notificare al contribuente l’Atto di definizione dell’accertamento parziale, il quale deve contenere gli importi dovuti per Imposte, Sanzioni ed Interessi.

Entro 20 giorni il contribuente deve provvedere a versa detti importi.

  Adesione ai contenuti degli Inviti a comparire:

Essa riguarda tutte le adesioni che possono prestarsi sugli accertamenti di natura induttiva. Soprattutto sugli studi di settore.

In questo tipo di accertamenti, è infatti normativamente stabilito che al contribuente deve essere preliminarmente notificato un invito a comparire, il quale deve contenere oltre alla data, l’ora e il luogo in cui l’incontro deve avvenire, esso deve contenere altresì i motivi che hanno fatto scaturire l’accertamento, nonché gli importi dovuti a titolo d’Imposte, Sanzioni ed Interessi, nel caso in cui il contribuente presti adesione al contenuto stesso dell’invito.

In questo caso, il contribuente per prestare adesione dovrà, darne comunicazione all’Ufficio e versare le somme dovute entro il 15° giorno antecedente a quello fissato per la comparizione.

 

N.B. Sia l’Atto di definizione parziale dell’accertamento che l’Invito a comparire, hanno natura di “Avvisi di accertamento” e ciò trova conferma nel fatto che nel caso di mancato pagamento da parte del contribuente, essi sono presupposti per l’Iscrizione a Ruolo a titolo definitivo.

 

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