L’accollo delle imposte
L’accollo delle imposte
In passato si è molto discusso se fossero possibili e validi, gli accordi privati con cui si modificano gli assetti soggettivi degli obblighi tributari.
Inizialmente la giurisprudenza riteneva che fossero nulle, tutte le clausole negoziali con cui si alteravano gli assetti tributari stabiliti dal legislatore, in quanto, si riteneva che esse contrastassero:
- imperatività delle norme
- principio della capacità contributiva
Successivamente la giurisprudenza cominciò a riconoscere la validità di queste clausole tutte le volte in cui le medesime non avessero inciso sugli obblighi tributari, bensì sulle traslazioni economiche dell’imposta.
Disciplina attuale
Oggi questa perplessità sono ormai tutte superate, in quanto, lo Statuto del Contribuente ha espressamente stabilito che:
- E’ ammesso l’accollo dell’imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario.
Sulla base di questa norma, bisogna dire che la dottrina dominante ritiene che l’accollo d’imposta produce effetto solo tra le parti. Ne consegue che nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ponga la propria adesione, non si avrà la responsabilità solidale del terzo.
In tal senso, sia il silenzio della norma, in quanto, quest’ultima non stabilisce che il terzo abbia una responsabilità solidale; sia il fatto che la norma stessa non è inserita nelle norme che potenziano le garanzie della pubblica amministrazione.
Accollo e rivalsa
Per quanto riguarda gli adempimenti relativi alla rivalsa, bisogna dire che l’accollo d’imposta può operare a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti formali relativi alla rivalsa stessa.
Bisogna quindi ugualmente rilasciare la certificazione delle ritenute effettuate, ovvero, emettere fattura indicando imponibile e imposta. Ne consegue che la posizione tributaria del beneficiario dell’accollo, deve essere identica a quella che lui avrebbe senza l’accollo medesimo.
Nonostante lo Statuto del contribuente consente ormai l’accollo, rimane dubbio se nel vantaggio economico che il beneficiario consegue, si possa o meno ravvisare la configurabilità di un reddito imponibile.
In passato la Cassazione riteneva di si, perché con l’accollo si aveva una maggiorazione del compenso soggetto a tassazione. Ma dell’idoneità di questa soluzione si può ben dubitare, in quanto, non sempre il vantaggio economico ha natura reddituale.
Disciplina Società ed Enti
Infine, è consentito alle Società ed Enti di accollarsi i debiti derivanti da violazioni tributarie effettuate dai loro rappresentanti legali e dipendenti, purché dette violazioni siano state poste in essere senza dolo o colpa grave.
In questo caso, la Società e l’Ente saranno responsabili in solido.
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