L’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche

L’accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche 

Come si può evincere già dal titolo di questo post, l’istituto dell’accertamento sintetico può essere utilizzato, solo per accertare il reddito complessivo delle persone fisiche.

Esso si caratterizza per il fatto che l’Amministrazione finanziaria, può determinare questo reddito complessivo:

  • Attraverso la somma delle spese di ogni genere, sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta.
  • Ovvero, attraverso la presenza di specifici elementi induttivi che in quanto tali, sono ritenuti indicativi di agiatezza e capacità contributiva. Detti elementi induttivi sono individuati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Vediamo di analizzarli entrambi.

Attraverso la somma delle spese di ogni genere, sostenute dal contribuente nel periodo d’imposta

In questo caso, l’operato degli Uffici sarà supportato dalle risultanze di un’apposito archivio informatico. Esso prende il nome appunto di Spesometro. 

Quest’ultimo è alimentato dalle analitiche segnalazioni che i soggetti Iva, sono obbligati a fare annualmente.

Attraverso la presenza di specifici elementi induttivi che in quanto tali, sono ritenuti indicativi di agiatezza e capacità contributiva

In questo secondo caso, l’operato degli Uffici è supportato da una nuova versione del Redditometro.

Esso serve a determinare l’ammontare del reddito orientativamente accertabile, sulla base della titolarità di certi elementi indicativi di agiatezza e capacità contributiva.

Elementi questi, individuati dallo stesso redditometro.

Sarà poi l’esperienza a stabilire i modi in cui l’applicazione di questi due strumenti, andranno ad armonizzarsi.

Limiti all’accertamento sintetico

Proprio per il metodo induttivo di questo accertamento sintetico, sono stati previsti limiti, di natura garantista, a quello che è il suo possibile operare.

  • Il reddito determinato con l’accertamento sintetico, deve essere superiore di almeno 1/5 rispetto a quello dichiarato.
  • Il contribuente potrà sempre dimostrare che il reddito determinato con l’accertamento sintetico, proviene da fonti legalmente escluse dalla formazione della base imponibile. (Ho attinto dai miei risparmi, dall’amante che mi mantiene, dalla nonna che mi ha fatto un regalo, e così via).
  • L’Ufficio prima di determinare in modo sintetico il reddito, deve invitare il contribuente a comparire. Quest’ultimo, determinato il reddito, potrà prestare adesione.

La legge stabilisce poi che dal reddito determinato con l’accertamento sintetico, è sempre possibile effettuare le deduzioni e le detrazioni a norma del TUIR.

Per quanto riguarda il rapporto tra questa disciplina e la disciplina inerente all’accertamento dei singoli redditi, dobbiamo dire quanto segue. La dottrina dominante ritiene che essa abbia natura integrativa e non quindi alternativa.

Ciò trova la sua giustificazione in una circostanza di fatto.

L’accertamento sintetico serve ad assoggettare ad imposizione fiscale, quei redditi che pur emergendo sul piano della realtà sociale, rimangono di fonte produttiva ignota.

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