L’accertamento parziale nelle imposte dirette e nel tributo Iva

L’accertamento parziale nelle imposte dirette e nel tributo Iva

Con riferimento al l’accertamento parziale nelle imposte dirette e nel tributo Iva, dobbiamo dire che detto tipo di accertamento era inizialmente esperibile solo a norma dell’articolo 41 bis DPR 600/1973 e quindi solamente nei confronti delle imposte dirette.

Successivamente, mediante l’articolo 54 DPR 633/1972, l’esperibilità è stata estesa anche  all’accertamento del tributo Iva.

Si osservi che esso può essere espletato QUANDO

  1. sulla base di un’attività istruttoria,
  2. ovvero, sulla base di una segnalazione, la quale quest’ultima potrà provenire dalla:
  • Direzione centrale accertamento
  • Direzione regionale
  • Guardia di finanza
  • O dalla stessa Agenzia delle Entrate

RISULTANO elementi che consentono di asserire con una buona certezza che esistono:

  1. Redditi non dichiarati
  2. Redditi dichiarati in modo parziale
  3. Corrispettivi non dichiarati o comunque dichiarati in modo parziale

L’introduzione di queste disposizioni, è stata determinata dall’esigenza di superare ogni dubbio sulla possibilità di esperire accertamenti limitati ad elementi di carattere specifico e settoriale, senza che talaltro si vada a pregiudicare l’esercizio di ulteriori azioni accertatrici.

Bisogna dire anche che la dottrina prevalente identifica detti accertamenti parziali, come un vero e proprio accertamento particolare che si differenzia da quello ORDINARIO, in quanto, solamente quello parziale può essere modificato o integrato in aumento anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili dall’amministrazione finanziaria.

Secondo un’altra parte della dottrina, questo regime – cioè la possibilità di integrare o modificare in aumento l’accertamento parziale sulla base di elementi conosciuti o conoscibili dall’Amministrazione finanziaria – è frutto di un’interpretazione creativa che serve a superare le preclusioni che incidono con riferimento all’accertamento ordinario.

Non a caso le norme sull’accertamento parziale, non hanno aggiunto nulla rispetto a quanto gli Uffici possono fare sulla base delle norme generali.

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