Rapporto medico paziente. Principio di autonomia o autodeterminazione
Rapporto medico paziente. Principio di autonomia o autodeterminazione Rapporto medico paziente. Pr ...
Con riferimento al l’accertamento parziale nelle imposte dirette e nel tributo Iva, dobbiamo dire che detto tipo di accertamento era inizialmente esperibile solo a norma dell’articolo 41 bis DPR 600/1973 e quindi solamente nei confronti delle imposte dirette.
Successivamente, mediante l’articolo 54 DPR 633/1972, l’esperibilità è stata estesa anche  all’accertamento del tributo Iva.
Si osservi che esso può essere espletato QUANDO
RISULTANO elementi che consentono di asserire con una buona certezza che esistono:
L’introduzione di queste disposizioni, è stata determinata dall’esigenza di superare ogni dubbio sulla possibilità di esperire accertamenti limitati ad elementi di carattere specifico e settoriale, senza che talaltro si vada a pregiudicare l’esercizio di ulteriori azioni accertatrici.
Bisogna dire anche che la dottrina prevalente identifica detti accertamenti parziali, come un vero e proprio accertamento particolare che si differenzia da quello ORDINARIO, in quanto, solamente quello parziale può essere modificato o integrato in aumento anche sulla base di elementi conosciuti o conoscibili dall’amministrazione finanziaria.
Secondo un’altra parte della dottrina, questo regime – cioè la possibilità di integrare o modificare in aumento l’accertamento parziale sulla base di elementi conosciuti o conoscibili dall’Amministrazione finanziaria – è frutto di un’interpretazione creativa che serve a superare le preclusioni che incidono con riferimento all’accertamento ordinario.
Non a caso le norme sull’accertamento parziale, non hanno aggiunto nulla rispetto a quanto gli Uffici possono fare sulla base delle norme generali.
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