L’accertamento fondato sugli studi di settore.
L’accertamento fondato sugli studi di settore
Questo tipo di accertamento si caratterizza per il fatto di essere esso stesso applicativi di taluni tipi di atti amministrativi generali, definiti appunto studi di settore.
Quest’ultimi attraverso la valutazione attraverso la valutazione di una serie di elementi caratterizzanti i singoli settori..
- Numero e tipologia dei dipendenti
- Superficie dei locali
- Consumi di energia e di materie prime
- E molti altri
..si arriva a risalire a quello che è il presumibile ammontare medio dei ricavi e dei compensi.
Ambito operatività
Vediamo adesso di comprendere i tratti essenziali di questa disciplina:
Essa ha un ambito di operatività pressoché generalizzato, in quanto ne sono esclusi soltanto quei soggetti che:
- Hanno dichiarato un ammontare di compensi e ricavi superiore a quello stabilito dagli studi di settore.
- Hanno iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno.
- Non si trovano in un normale periodo di svolgimento di quella che è l’attività economica.
Al di fuori di tutti questi casi appena elencati:
- L’Ufficio che procede alla’accertamento mediante gli studi di settore, deve invitare il contribuente a comparire. Il suddetto invito dovrà contenere oltre al giorno, luogo ed ora della comparizione, anche i MOTIVI che hanno portato a utilizzare questo tipo di accertamento. Bisogna indicare altresì, le eventuali maggiori imposte, sanzioni ed interessi.
- Il contribuente può dare definizione a questo tipo di accertamento prestando adesione e quindi versando gli importi richiesti. In tal maniera egli potrà avvalersi di un abbattimento delle delle sanzioni.
- I maggiori importi scaturenti dagli studi di settore, sono assoggettati anche ad Iva.
È importante precisare che, nonostante la disciplina appena esposta, il legislatore non ha voluto effettuare un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, in quanto, si è solo voluto valorizzare le argomentazioni presuntive.
In altre parole, le presunzioni contenute negli studi di settore, servono solo a legittimare l’accertamento dell’Amministrazione finanziaria.
In sede di contenzioso, infatti, il giudice è sempre dotato del libero convincimento e le presunzioni per essere valutate devono essere: gravi, precise e concordanti.
Gli studi di settore si applicano anche a chi è tenuto alla contabilità ordinaria.
Per approfondire l’argomento puoi continuare a leggere la disciplina contenuta nell’articolo 10 legge 146/1998.