La disciplina dell'adempimento tributario
La disciplina dell'adempimento tributario Per quanto riguarda la disciplina dell'adempimento tributa ...
Può accadere che uno stesso obbligo tributario, sia posto dalla legge a carico di più soggetti.
E ciò può accadere, sia con riferimento agli obblighi formali, sia a quelli sostanziali.
Per quanto riguarda gli obblighi formali possiamo ricordare, l’obbligo che incombe su tutti gli amministratori di presentare la dichiarazione dei redditi.
Si osservi che, qui vale la regola secondo cui, l’eventuale assolvimento dell’obbligo da parte di uno dei coobbligati, ha efficacia liberatoria per tutti. Di contro l’eventuale inosservanza, comporterà l’irrogazione di un’unica sanzione, la quale colpirà in solido tutti i coobbligati.
Essa consiste nel fatto che ciascuno dei coobbligati, può essere costretto al pagamento dell’intero. Pagamento quest’ultimo che una volta effettuato, libera tutti gli altri coobbligati.
L’esempio tipico è quello dell’erede, il quale paga l’imposta di successione.
Sempre con riferimento alla solidarietà tributaria, bisogna dire quanto segue.
Mentre in passato si riteneva che, come nel diritto civile, anche nel tributario i coobbligati devono ritenersi responsabili in solido; salvo che la legge non avesse, espressamente disposto in maniera diversa.
Oggi, invece, vige il principio opposto. Quindi la solidarietà tributaria opera solamente, nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Si pensi al tributo IMU nel caso di una comproprietà. Poiché manca una norma che disponga la responsabilità solidale, ogni proprietario è responsabile solo per la quota ad essi spettante.
Ad ogni modo, sempre in tema di responsabilità solidale, è altresì interessante affrontare la distinzione tra, solidarietà paritetica e quella dipendente.
Si ha solidarietà paritetica quando la posizione di coobbligato, sorge al verificarsi, dello stesso presupposto di fatto del tributo.
Si pensi agli eredi chiamati per il pagamento dell’imposta di successione, ovvero delle altre imposte dovute dal defunto.
Si ha, invece, solidarietà dipendente quando la legge, per ampliare le possibilità di soddisfare le pretese tributarie, estende l’obbligo di pagamento a soggetti diversi, da quelli in capo al quale si è verificato il presupposto del tributo.
Si pensi alla responsabilità del notaio, nel pagamento dell’imposta di registro principale.
Per quanto, invece, riguarda gli atti interruttivi, la giurisprudenza ha adottato il principio civilistico stabilendo che:
Si tratta senza dubbio, di una previsione normativa che va a sfavore del contribuente. Previsione che è stata, però, bilanciata da un’altra, la quale, prevede stavolta un regima più favorevole al coobbligato.
Di contro, infatti, il giudicato che si è formato nei confronti di un coobbligato, può essere invocato dagli altri coobbligati, nonostante quest’ultimi non abbiano impugnato l’accertamento; a condizione che essi non abbiano già ottemperato, a quello che era il loro obbligo di versamento.
Le controversi fiscali possono cessare, anche grazie all’uso delle c.d. definizioni stragiudiziali. Si pensi:
Sul punto, è sufficiente dire quanto segue.
In linea di principio si esclude la possibilità che di quella definizione, se ne possa avvalere il coobbligato che non vi ha aderito.
Tuttavia, vi sono norme particolari, le quali espressamente lo consentono con riferimento a quel determinato caso.
Si pensi all’adesione, in materia di imposte indirette.
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