Nozione penale di incaricato di un pubblico servizio
Nozione penale di incaricato di un pubblico servizio Anche l’articolo 358 c.p. nel fornirci la n ...
La liquidazione volontaria e concorsuale delle imprese più che un’operazione straordinaria, rappresenta una fase particolare dell’impresa stessa.
Essa consiste, infatti, nella cessazione dell’attività d’impresa. Quindi, nel definire le sorti di tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, che compongono l’azienda.
Detta liquidazione, come abbiamo già anticipato, può essere di due tipi:
In entrambe due le forme di liquidazione, si deve realizzare una separazione formale, tra la fase di gestione ordinaria e quella della c.d. liquidazione.
Separazione questa che avviene, con la predisposizione di un apposito conto economico che si riferisce ad una precisa frazione di tempo. Dall’inizio del periodo d’imposta, alla data d’inizio della liquidazione.
Redatto questo apposito conto economico, si avrà un correlativo obbligo di dichiarazione tributaria. Nel caso di liquidazione concorsuale verrà assolto, a secondo dei casi, dal Curatore ovvero dal Commissario liquidatore.
Per quanto riguarda le operazioni che vengono poste all’interno della vera e propria fase di liquidazione, dobbiamo dire quanto segue. Vale a dire, che esse sono assoggettate ad una disciplina diversa, a secondo che la liquidazione sia volontaria o concorsuale.
Nel caso di liquidazione volontaria si continuano ad applicare, le normali regole tributarie, con una differenza.
Che se la fase di liquidazione si conclude entro un determinato arco temporale (3 anni imprese individuali e società di persone, 5 anni per le società di capitali), le determinazioni reddituali annuali e quindi, i correlativi adempimenti tributari, saranno considerati provvisori e suscettibili di conguaglio in base al bilancio finale della liquidazione.
Sarà questo il momento di chiusura, della liquidazione volontaria.
Ne consegue che, all’interno di questo arco temporale, i risultati positivi dei primi anni, possono essere neutralizzati dagli eventuali risultati negativi degli anni successivi. Se invece la liquidazione durasse di più, le dichiarazioni e i correlativi adempimenti diventano definitivi.
Sarà invece diversa la disciplina prevista nel caso di liquidazione concorsuale, ai fini di determinare i risultati di gestione.
Questo perché detti risultati, non vengono determinati annualmente. Sarà il Curatore (o Commissario liquidatore) che procederà alla determinazione e dichiarazione unitaria del reddito, che è complessivamente maturato all’interno dell’arco temporale della procedura concorsuale stessa.
Non a caso, detto arco temporale prende il nome di maxiperiodo d’imposta.
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