La disciplina dei soggetti passivi nell’attività di riscossione

La disciplina dei soggetti passivi nell’attività di riscossione

Per soggetto passivo della riscossione si deve intendere colui nei cui confronti, si può validamente esercitare il potere della riscossione.

Ne consegue che di regola il soggetto passivo della riscossione coincide con:

  • Chi ha presentato la dichiarazione
  • Ricevuto l’avviso di accertamento
  • Avviso di liquidazione
  • Chi ha subito la sentenza di condanna
  • Ecc.

Ma quanto ho appena detto, se non pone problemi con riferimento ai casi in cui l’obbligo di pagare il tributo è in capo ad un unico soggetto passivo, fa sorgere l’esigenza di effettuare delle precisazioni per le ipotesi in cui, detto obbligo è previsto in capo a più soggetti.

La suddetta coobbligazione può verificarsi per diverse ragioni, si pensi alla:

  1. Solidarietà paritetica
  2. Responsabilità tributaria per debito altrui
  3. Norme che consentono di soddisfare le ragioni erariali su beni posseduti da terzi
  4. Responsabilità del terzo limitata a beni specifici

Solidarietà paritetica

Questo tipo di responsabilità prende il nome di paritetica, per sottolineare la posizione di eguaglianza in cui si trovano i coobbligati nei confronti dell’Ente impositore.

Con riferimento a detta solidarietà, ci si è posto un problema di non poco conto e cioè: una volta che l’imposta è stata definita con uno dei coobbligati, essa può essere riscossa anche a carico degli altri?

In passato, si aveva dato risposta affermativa a tale quesito sulla base di due argomentazioni:

  1. Obbligazione tributaria per sua natura indivisibile.
  2. Reciproca e mutua rappresentanza tra i coobbligati tributari.

Questo orientamento ha però subito una decisiva battuta di arresto a causa di una sentenza della Corte costituzionale(sent. 48/1968), la quale ha ritenuto inviolabile il diritto alla tutela giurisdizionale che deve essere riconosciuto ad ogni coobbligato. In altre parole, la Corte ha ritenuto detto regime lesivo degli articolo 24 e 113 Cost.

Si è passati ad un assetto di assoluta indipendenza delle posizioni tributarie dei diversi coobbligati che appare configgere con le esigenze di uniformità ed imparzialità dell’azione amministrativa.

Un ulteriore problema è poi quello di capire se l’agente della riscossione, può escutere soggetti che pur essendo coobbligati, non sono gli intestatari del Ruolo.

In passato, la giurisprudenza riteneva possibile questa soluzione ponendo a sostegno delle sue argomentazioni, il fatto che per escutere il coobbligato solidale, non fosse necessario che il Ruolo fosse intestato anche a quest’ultimo.

Oggi, invece, vi sono norme che regolando l’attività dell’agente della riscossione, esplicitamente prescrivono la necessaria cointestazione del Ruolo, per far valere la solidarietà in fase di riscossione.

Responsabilità tributaria per debito altrui

L’articolo 64 comma 1 del Dpr 600/1973, ci fornisce la definizione di sostituto d’imposta. Mentre il comma 3 dello stesso articolo ci fornisce la definizione di responsabile d’imposta, in quanto esso stabilisce che:

  • Chi in forza di una disposizione di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme ad altri, per fatti riferibili a quest’ultimi, ha il diritto di RIVALSA.

In dottrina si ritiene che il responsabile d’imposta, non debba ritenersi soggetto passivo del tributo, quanto invece soggetto passivo della sola riscossione.

Ed è proprio per le finalità essenzialmente fideiussorie, che la giurisprudenza consente che vengono opposti al responsabile d’imposta i presupposti della riscossione che riguardano solo il debitore principale.

Anche se bisogna dire che in linea di principio, al responsabile d’imposta viene però riconosciuto il diritto ad esercitare la propria difesa fino a contestare: se è dovuto quanto eventualmente è dovuto dal debitore principale.

Perché in linea di principio?

Perché le forme di tutela riconosciute al responsabile d’imposta dipendono dalle norme che disciplinano i modi e le forme con cui si devono accertare gli specifici presupposti legali della responsabilità medesima.

Esempio: la legge stabilisce che l’eventuale responsabilità tributaria dei liquidatori di società ed enti, deve essere preliminarmente accertata con un formale atto dell’Ufficio delle imposte, autonomamente impugnabile avanti la Commissione tributaria.

E’ dubbia l’estendibilità di questa disciplina alle altre ipotesi di responsabilità tributaria.

Responsabilità del terzo limitata a beni specifici

Un altro caso di pluralità di soggetti passivi nella riscossione, è data dalla responsabilità del Terzo quando detta responsabilità opera limitatamente a beni specifici da lui posseduti.

Si osservi che normalmente detta responsabilità, che rende espropriabile beni specifici del Terzo, deriva da norme che accordano al Fisco un c.d. PRIVILEGIO.

Ad ogni modo, nulla impedisce al legislatore di rendere espropriabile il bene del Terzo sulla base di una disciplina diversa da quella del privilegio che abbiamo appena citato.

Adesso vediamo di fare qualche esempio per addentrarci e capire meglio detto tipo di responsabilità del Terzo:

In materi di Cessioni di azienda, il Cessionario ha una responsabilità solidale per le imposte sui redditi d’impresa non pagate dal Cedente. Chiaramente nei limiti del valore della stessa azienda ceduta.

Con riferimento al Terzo, bisogna dire che normalmente si ritiene quanto segue:

  • Non bisogna notificare preventivamente gli atti che stanno alla base della riscossione (accertamenti, sentenze, ecc.).
  • Se questi atti venissero ugualmente notificati, il Terzo non può impugnarli.
  • Non può neanche intervenire nell’eventuale processo pendente tra Fisco e Debitore principale.

Proprio perché il Terzo non è il debitore del tributo, ma responsabile ai fini della riscossione limitatamente a quel determinato bene, in giurisprudenza si è sovente ritenuto che la riscossione nei confronti di esso è possibile avviarla solo nel caso in cui, il tentativo di soddisfarsi sul debitore principale si rilevi infruttuoso.

In ogni caso, l’interesse del Terzo è tutelato in modo diverso a secondo delle singole previsioni normative.

Ad esempio: in materia di imposte sui trasferimenti, il privilegio deve essere esercitato entro il termine di decadenza di 5 anni.

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