Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 127
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 127 Bandiera Italiana Primo comma (1) Il ...
Desta particolare interesse trattare, La determinazione dell’imponibile e dell’imposta IVA.
Per quanto riguarda la base imponibile, in materia di Iva, dobbiamo dire che essa è costituita:
Già queste poche parole, sono sufficienti per comprendere quanto la disciplina della base imponibile IVA, sia diversa da quella dell’imposta di registro.
Ad ogni modo, coerente con l’impostazione secondo cui la base imponibile si identifica solo nel corrispettivo negoziale pattuito del bene o del servizio, è quanto disposto anche dall’articolo 15 DPR 633/1972.
Detto articolo, infatti, ritiene escluse dal concetto di base imponibile IVA:
Tuttavia, per correttezza della trattazione è giusto evidenziare che vi sono ipotesi eccezionali, in cui la base imponibile è, invece, determinata in base al VALORE NORMALE dei beni ceduti o dei servizi prestati.
In modo particolare, ciò si verifica nei casi in cui manchi un corrispettivo monetario. Quindi si pensi ai beni destinati al consumo personale o familiare del soggetto passivo, all’assegnazione di beni ai soci o alle operazioni permutative.
E poi da ultimo, per finalità antielusive, il legislatore ha inserito nella deroga al comma uno dell’articolo 13 DPR 633/1972, anche altre ipotesi introdotte nel terzo comma.
Tra le quali ricordiamo:
Altro principio importante in materia di base imponibile IVA, è quello indicato dall’articolo 12 DPR 633/1972.
Detto articolo stabilisce che:
Questo perché i correlativi corrispettivi, concorrono a formare la base imponibile dell’operazione principale.
Ne consegue che, a seconda del tipo di operazione, dette prestazioni accessorie potrebbero anche non essere soggette al tributo.
Per quanto riguarda, infine, le aliquote applicabili bisogna dire che esse sono disciplinate dall’articolo 16 DPR 633/1972.
Detto articolo, allo stato attuale, ha stabilito un’aliquota pari al 22%, a seguito dell’incremento entrato in vigore il 1 ottobre 2013. Anche se per una vasta area di operazioni, meritevoli di minore tassazione, prevede aliquote ridotte al 10% e al 4%.
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