La compensazione nel diritto tributario
La compensazione nel diritto tributario
In passato si riteneva che l’obbligazione tributaria, potesse estinguersi solo per CONFUSIONE e non anche per COMPENSAZIONE.
La giustificazione a ciò risiedeva nel contenuto delle norme, le quali ravvisavano nel solo pagamento la modalità di estinzione dell’obbligazione tributaria.
Negli ultimi dieci anni, con l’espandersi delle situazioni giuridiche soggettive attive del contribuente, si sono moltiplicate le aperture delle norme giuridiche a forme di compensazione proprie e improprie.
Apertura che si è espansa fino ad arrivare allo Statuto dei Diritti del contribuente che è poi la legge 2000/ n° 212, il quale sancisce il principio secondo cui:
- L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.
Lo Statuto del contribuente rinvia la disciplina di detta compensazione, a regolamenti ancora oggi non emanati.
Disciplina in assenza dei regolamenti attuativi
Si è pertanto ritenuto che in assenza di una disciplina attuativa, si potesse rendere operativa la compensazione nelle obbligazioni tributarie, applicando la disciplina civilistica. Ma sono due gli ostacoli che non consentono questa estensione:
- La peculiarità delle situazioni giuridico soggettive tributarie, rendono incerta la determinazione del momento in cui possa dirsi di aversi: sia la coesistenza dei contrapposti rapporti di debito-credito; sia il momento in cui entrambi siano liquidi ed esigibili.
- Quelli attinenti alle peculiarità della contabilità pubblica per le quali, le entrate e le uscite devono essere separatamente contabilizzate.
Forme atipiche di compensazione
Tuttavia bisogna comunque dire che nel diritto tributario, operano forme che in lato sensu possiamo definire compensazioni.
Si pensi al diritto di detrarre ritenute alla fonte, acconti, crediti d’imposta ecc., anche se qui le situazioni giuridico soggettive attive e passive, operano in capo allo stesso soggetto e non possono quindi essere definite compensazioni.
E poi la possibilità di utilizzare l’eccedenze attive imputandole nella dichiarazione dell’anno successivo. Ma anche qui si fa fatica a parlare di compensazioni, in quanto la dottrina è unanime nel ritenere che non si possa definire compensazione per il fatto che:
- Sono compensabili solo i crediti risultanti dalla compensazione e non anche quelli che risultano da contratti o sentenze.
- Solo se il contribuente non ne chiede il rimborso
- Solo per la dichiarazione successiva
- Il credito utilizzabile per la compensazione non è produttivo di interessi.
Forme atipiche di pagamento
Le quattro caratteristiche appena elencate, ci fanno comprendere che più che avere una compensazione, si deve parlare di forme atipiche di pagamento.
L’eccedenza viene intesa come risorsa spesa e non compensata.
Interessante è poi la disciplina delle sanzioni, in quanto stabilisce che, se l’autore della violazione vanta un credito nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il pagamento di detto credito può essere sospeso se è stato notificato un atto con cui si irroga una sanzione.
Se poi il provvedimento sanzionatorio diviene definitivo, l’Ufficio competente per il rimborso può pronunciare la compensazione del debito con un provvedimento che può essere impugnato dinanzi la Commissione tributaria.
Si tratta ovviamente di una disposizione settoriale.
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