La base imponibile dell’imposta di registro
La base imponibile dell’imposta di registro
Piuttosto articolata, risulta essere anche la disciplina del la base imponibile dell’imposta di registro, infatti essa è costituita :
- Per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali: dal valore del bene o del diritto alla data dell’atto
- Per le permute: dal valore del bene che dà luogo alla maggiore imposta
- Per i contratti che comportano l’assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell’assunzione di altra obbligazione di fare: dal valore del bene ceduto o dal valore della prestazione che da luogo alla maggiore imposta.
Ad ogni modo, della complessiva disciplina della base imponibile ai fini dell’imposta di registro, merita di essere evidenziato un duplice aspetto:
- Quando si parla di valore, si intende il maggior importo tra il corrispettivo pattuito e il valore venale in comune commercio dei beni o dei diritti oggetto dell’atto. Ne consegue che quando il valore venale è maggiore del corrispettivo, esso dovrebbe essere specificatamente evidenziato nell’atto medesimo.
Ne consegue che la base imponibile del tributo in esame è normalmente sganciata dagli obiettivi raggiunti con le pattuizioni negoziali intervenute tra le parti, gli uffici infatti, dovrebbero sempre controllare la congruità dei corrispettivi o dei valori dichiarati rispetto al valore venale dei beni.
Tuttavia, proprio per contenere le relative controversie è previsto che, quando i corrispettivi pattuiti non sono inferiori al c.d. valore tabellare, è ritenuto per ciò stesso sempre congruo.
Il valore tabellare non è altro che il risultato derivante dalla moltiplicazione della rendita catastale, per appositi coefficienti.
Anzi per quanto riguarda le cessioni di immobili ad uso abitativo in favore di persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa o di arti e professioni, è stato stabilito che, su richiesta dell’acquirente, il valore tabellare del bene possa essere assunto a base imponibile del tributo indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto.
- Il secondo aspetto che viene in evidenza della disciplina della base imponibile dell’imposta di registro è il fatto che all’interno di detta disciplina vige il principio secondo cui, i debiti e gli altri oneri accollati mediante l’atto, concorrono a formare la base imponibile e non sono quindi da essa deducibili.
Più precisamente, l’imposta viene commisurata al valore lordo dei beni trasferiti, a differenza di quanto avviene nella tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito.
Si osservi che una regola diversa sembrerebbe a prima vista dettata per quanto riguarda i trasferimenti d’azienda, in quanto il valore della base imponibile è dato dal netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie del cedente o da altri atti avente data certa.
Si tratta in realtà di un’apparente deroga del principio suddetto, in quanto, la deduzione delle passività è possibile in questo caso solo se essa è una componente del bene azienda.
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