Inizio, variazione e cessazione dell’attività ai fini dell’IVA
Inizio, variazione e cessazione dell’attività ai fini dell’IVA
La tematica Inizio, variazione e cessazione dell’attività ai fini dell’IVA, serve per una comprensione ottimale del suddetto tributo.
Una volta compreso ai fini dell’IVA l’importanza del requisito soggettivo, è altresì importante capire quando in concreto, detto requisito soggettivo:
- Si costituisce, si modifica ovvero viene meno.
Perché è così importante?
Perché solo analizzando concretamente il costituirsi, il modificarsi o il venir meno di questo requisito soggettivo, ci consente di dire se, in quella determinata operazione economica, si debba o meno applicare il suddetto tributo.
E allora, cerchiamo di analizzarli singolarmente.
Spiegazione inizio, variazione e cessazione dell’attività ai fini dell’IVA
L’Inizio di Attività ai fini IVA
Bisogna dire che, ai fini dell’IVA, l’inizio di attività NON si pone in essere con la realizzazione della prima operazione impositiva.
Ad esempio con la prima cessione del bene o la prima prestazione del servizio.
Questo, in quanto, ai fini dell’IVA detta inizio attività si concretizza, già nel momento in cui viene intrapresa l’iniziativa economica.
Questo significa un dato certo.
Sempre ai fini IVA, si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, anche quelle operazioni preparatorie all’attività economica.
Ciò, trova la sua giustificazione in un fatto ben preciso.
Essendo l’IVA un imposta sui consumi, si vuole consentire il recupero di quella parte del tributo addebitata in quelle operazioni che, essendo preparatorie al futuro svolgimento dell’attività commerciale o professionale, non sono destinate al consumo; bensì all’investimento.
Anzi, sul punto è interessante anche l’orientamento della giurisprudenza comunitaria.
Quest’ultima, infatti, ritiene esistente il diritto a recuperare l’imposta addebitata sugli atti preparatori, anche se poi l’iniziativa non sfoci, per qualsivoglia motivo, nel concreto inizio dell’attività programmata.
Diventa rilevante ricordare quanto segue. Ai fini IVA, l’inizio attività si ha con il primo atto preparatorio per il futuro svolgimento dell’attività medesima.
Cessazione di Attività ai fini IVA
Analoghe considerazioni possono essere fatte per quanto riguarda la cessazione dell’attività.
In quanto sono assoggettate al tributo, anche le operazioni di liquidazione dei beni residui; con una doverosa precisazione. Laddove dovesse morire il soggetto obbligato agli adempimenti IVA, subentreranno a questo i suoi eredi.
Quanto appena detto trova la sua giustificazione, in una precisa circostanza di fatto.
Così come si consente il recupero dell’IVA, pagata per l’acquisto di beni e servizi per avviare e svolgere l’attività economica; allo stesso modo devono essere assoggettati all’imposta, quei beni che per qualsiasi motivo sono fuoriusciti dalla sfera dell’attività economica. Ivi compresi, quei beni destinati al consumo personale o familiare dell’operatore economico.
Variazione di Attività ai fini IVA
Diverso è, invece, il discorso per quanto riguarda la variazione di attività.
Qui ciò che assumono rilievo, sono le comunicazioni dei mutamenti relativi ai luoghi, nei quali l’attività viene normalmente svolta.
Per fare un esempio e capire meglio. Si pensi al mutamento del luogo dove si trovano i negozi, i depositi, gli stabilimenti e così via.
Sarà inutile precisare che dette comunicazioni sono richieste, per consentire l’espletamento dei controlli amministrativi sull’osservanza delle norme tributarie.
Anzi, al riguardo, è importante sottolineare un dato di fatto. Che è normativamente stabilito, da una parte che si presumono ceduti tutti i beni acquistati, importati o prodotti che risultano nelle dichiarazioni effettuate e che non si rinvengono nei luoghi, in cui il contribuente esercita la sua attività; dall’altra si presumono acquistati tutti i beni ivi trovati, se il contribuente non dimostra formalmente di averli ricevuti in base a titolo non traslativo.
Gli aspetti procedurali di inizio, variazione e cessazione dell’attività
Ad ogni modo, per quanto riguarda l’aspetto procedurale è importante ricordare quanto segue.
Che coloro i quali intraprendono l’esercizio di un’attività di impresa, arte o professione nel territorio dello Stato:
- Devono presentare, entro 30 giorni su di un apposito modello, una dichiarazione presso uno degli uffici locali dell’Amministrazione finanziaria. Nel modello si indicherà, in particolare, i dati identificativi delle proprie generalità; nonché dell’attività e dei luoghi nei quali essa viene esercitata.
- Successivamente l’Amministrazione finanziaria provvederà, ad attribuire un codice identificativo o se si preferisce il c.d. numero di Partita IVA. Esso dovrà essere riportato in ogni documento rilevante ai fini dell’applicazione del tributo.
- Se poi dovessero variare gli elementi contenuti nella dichiarazione iniziale, sempre entro trenta giorni, bisogna presentare un ulteriore dichiarazione che contenga le variazioni effettuate.
- Infine, un ulteriore dichiarazione dovrà farsi, in caso di cessazione dell’attività. Qui il termina di 30 giorni, decorre dalla data di ultimazione delle operazioni di liquidazione dell’azienda.
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