Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 122
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 122 Bandiera Italiana Primo comma Il sist ...
Come è agevole comprendere dal titolo di questo post, ci sono norme giuridiche che disciplinano:
Sul punto bisogna dire quanto segue. Affinché vi sia detta imputazione e detta applicazione, le norme giuridiche richiedono che al momento del fatto, sussistano due principi in capo al contribuente. Più precisamente il principio di:
Per imputabilità si deve intendere: che il contribuente, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria, se al momento in cui ha commesso il fatto, non fosse da ritenersi capace d’intendere e di volere sulla base dei principi penalistici.
Per colpevolezza si deve intendere, invece, che il contribuente risponde delle sue azioni e omissioni, coscienti e volontarie. Sia esse siano dolose che colpose.
In tema di violazioni e sanzioni hanno un importante rilievo, anche quelle norme che disciplinano i casi di non punibilità, ovvero, tutte quelle violazioni che sono dipese per:
Ora, restando sempre in tema di norme che disciplinano “imputazione delle violazioni e applicazione delle sanzioni pecuniarie”, è importante parlare anche di quelle norme che dedicano le proprie disposizioni alla disciplina del:
Questo istituto giuridico, è stato introdotto per consentire l’irrogazione distinta della sanzione a tutti coloro che hanno concorso ad operare in una medesima violazione.
La legge però (art. 9 comma Secondo), stabilisce che:
Questa disposizione finisce per ridurre drasticamente la portata del concorso di persona, perché lo esclude proprio nei casi in cui esso dovrebbe tipicamente trovare attuazione. Si pensi all’omissione nel dovere di presentare la dichiarazione.
L’istituto dell’autore mediato trova applicazione, in tutti quei casi che si trovano al di fuori dell’applicazione delle norme sul concorso di persona di cui all’articolo 9. A maggior conferma di quanto sto asserendo, esso consiste nel fatto che:
Si pensi alle ipotesi tipiche:
Del consulente fiscale che induce in errore incolpevole il proprio assistito.
Dell’amministratore di una società di persone che inserendo nel bilancio redditi minori a quelli effettivi, porta i soci a un incolpevole infedeltà nel contenuto della propria dichiarazione.
Interessante, infine, è anche parlare delle norme che disciplinano la responsabilità del datore di lavoro persona fisica, Società ed Enti di ogni tipo, per le violazioni poste in essere dal loro DIPENDENTE.
Nel precedente assetto normativo la sanzione veniva irrogata al datore di lavoro, ovvero alla società e si prevedevano casi in cui vi era anche una responsabilità solidale del dipendente.
Oggi, invece, in linea con il principio di personalità è stabilito che la sanzione deve essere irrogata al dipendente e che il datore di lavoro o la società sono responsabili in solido. Tanto che questi possono anche esercitare l’azione di REGRESSO, sulla base della normativa vigente.
Per comprendere meglio detta responsabilità, è a mio avviso importante fare alcune precisazione e cioè:
Elenco altri post della categoria “Diritto Tributario”
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario