Imposta sulle successioni e donazioni. Presupposti

Imposta sulle successioni e donazioni. Presupposti

Premessa

L’imposta sulle successioni e donazioni è stata reintrodotta nel nostro ordinamento ad opera della legge 286/2006.

Legge quest’ultima che da una parte si occupava di determinare le nuove aliquote, dall’altra provvedeva a richiamare in vita le norme contenute nel D. Lvo 346/1990.

Ne consegue che la disciplina del suddetto tributo, risulta costituita dalla combinazione di vecchie e nuove norme, con la conseguenza che si presentano aree di relativa incertezza. E di esse saranno delineati solo i tratti essenziali.

Presupposti

Per quanto riguarda i presupposti, dobbiamo dire che la legge 286/2006 (art 2), stabilisce che l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta:

  • Sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte
  • Per donazioni
  • Per altri trasferimenti a titolo gratuito
  • Sulle costituzioni di vincoli di destinazione

E allora, per quanto riguarda:

Il trasferimento per causa di morte:

Di essa possiamo dire che si tratta di una vicenda traslativa complessa, sia perché coinvolge la totalità delle attività e passività che prima appartenevano al defunto, sia perché se prendessimo la mossa dall’origine non abbiamo beneficiari certi. Non a caso l’eredità può essere governata da regole legali e/o testamentarie e comunque gli stessi chiamati all’eredità possono paradossalmente anche non accettare i lasciti.

Le donazioni:

Le donazioni, invece, costituiscono trasferimenti negoziali inter vivos caratterizzati dallo spirito di liberalità del donante.

Si osservi che dal punto di vista del diritto tributario , le donazioni sono sempre state assimilate alle successioni per causa di morte e questo, proprio per l’esigenza di parificare il trattamento fiscale dei trasferimenti gratuiti, sia che essi fossero inter vivos, che mortis causa.

Altri trasferimenti a titolo gratuito:

Si parla di altri trasferimenti a titolo gratuito, per attrarre nell’area di operatività del tributo anche le c.d. liberalità indirette, ossia quelle attuate attraverso atti non espressamente liberali.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando, possiamo pensare alle rinunzie di diritti reali o di credito, i contratti in favore di terzi, il sostentamento dei costi per acquisti da altrui effettuati, l’estinzione del debito altrui e così via.

Bisogna però precisare che, affinché noi possiamo assoggettare queste vicende negoziali al regime delle donazioni è necessario che concorrano due condizione:

  1. La prima è che l’esistenza di dette liberalità indirette devono emergere da delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso interessato, nell’ambito di procedimenti volti all’accertamento di tributi. (non possono essere quindi presi in considerazione le presunzioni o le dichiarazioni di terzi).
  2. La seconda è che questa liberalità abbia, da sola o unitariamente ad altre precedenti, apportato un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire e quindi poco più di 150 mila euro.

Sulla base di quanto detto sembra che non ricadano nell’ambito di operatività del tributo, quelle liberalità che il disponente pone in essere per fare fronte ad esigenze e interessi propri, piuttosto che per spirito di liberalità. Si pensi ai versamenti a fondo perduto che i soci fanno nei confronti di una società indebitata.

Costituzione di vincoli di destinazione:

Per quanto infine riguarda la costituzione di vincoli di destinazione, possiamo dire che essa ha il suo referente nell’istituto del trust; i cui profili essenziali possono essere sintetizzati nell’essere esso un atto mediante il quale il disponente (settlor) trasferisce la titolarità dei propri beni ad un altro soggetto (trustee), affinché quest’ultimo provveda alla loro amministrazione e gestione: o nell’interesse di un soggetto terzo (determinato o da determinare in futuro) ovvero per uno scopo prestabilito.

Si osservi come in questo caso non vi è un vero e proprio trasferimento di ricchezza nei confronti del trustee, perché la destinazione dei beni e dei relativi frutti è vincolata in favore altrui.

Ne consegue che il trust è equiparabile ad una donazione solo quando essa possa darsi animata dallo spirito di liberalità, cosa che per la prassi amministrativa ciò accade quando tra il disponente e il futuro beneficiario vi sia un rapporto di parentela, tanto che le correlative aliquote sono determinate guardando al rapporto medesimo.

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