Il principio della capacità contributiva
Il principio della capacità contributiva
Argomento importantissimo è il principio della capacità contributiva.
Il principio di riserva di legge se operasse da solo e quindi, senza l’ausilio del dettato dell’articolo 53 Cost., non sarebbe idoneo a svolgere la sua funzione di garanzia nei confronti del contribuente.
Spiegazione principio della capacità contributiva
Per capire meglio possiamo fare un esempio. Immaginiamo che un tributo sia stato introdotto, con una normativa primaria e quindi, nel pieno rispetto dell’articolo 23 Cost. Immaginiamo, altresì, che la medesima tassi i redditi dei contribuenti, con un’aliquota pari al 80%. Da questo esempio si capisce bene come, la tutela che si è cercato di apportare ai contribuenti mediante il solo principio della riserva di legge, si sia rivelata alquanto inadeguata.
Questo perché il principio di riserva di legge, è idoneo a tutelare il contribuente dal punto di vista formale. Il principio della capacità contributiva, serve a tutelarlo, invece, dal punto di vista contenutistico del tributo. Il tributo, infatti, deve assoggettarsi al rispetto della capacità contributiva.
Il concetto di capacità contributiva
Cosa si intende per capacità contributiva?
Mentre l’articolo 25 dello Statuto Albertino sanciva:
- i cittadini sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in proporzione ai loro averi.
Dovevano quindi contribuire con riferimento a tutti i beni da essi posseduti;
l’articolo 53 della Costituzione, invece, stabilisce che:
- tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in proporzione alla loro capacità contributiva.
Quindi solo con quella parte di capacità economica, la quale eccede quella necessaria al soddisfacimento delle proprie necessità vitali.
Da questo confronto si evince un altro dato di fatto. Lo Statuto Albertino attribuiva quest’obbligo di concorrere alla spesa pubblica solo, ai cittadini e non anche agli stranieri. La nostra Costituzione, invece, lo estende a tutti e quindi, a certe condizioni anche ai non residenti.
Natura programmatica dell’articolo 53 Cost. e 25 St. Alb.
Per molto tempo, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che entrambi gli articoli (25 St. Alb. 53 Cost.), avessero natura programmatica. Vale a dire, si penava che per poter produrre effetti, fosse necessario l’intervento di una legge ordinaria che provvedesse ad attuarli.
Ancora oggi d’altra parte, si ritiene che abbia natura programmatica il 2° comma dell’articolo 53 Cost.:
- il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
Mentre si è mutato indirizzo, con riferimento al 1° comma del medesimo articolo. Questo, infatti, lo si ritiene direttamente produttivo di effetti, all’interno del nostro ordinamento. In modo particolare di due effetti:
Primo effetto prodotto dal Primo comma articolo 53 Cost
- Il tributo deve essere sempre collegato, a manifestazioni di ricchezza o di capacità economica. Non si può tassare il bello o il brutto; il biondo o il moro. Il fatto che i tributi devono sempre essere legati a manifestazioni di ricchezza o di capacità economica, lo si evinceva, anche da alcune sentenza della Corte costituzionale risalenti al 1966 e al 1969. Attraverso le quali la Corte stabilì: nonostante nel nostro ordinamento non vi fosse un divieto esplicito alla retroattività della legge tributaria, la medesima è da considerarsi costituzionalmente illegittima, quando colpisce manifestazioni di ricchezza o di capacità economica passata che non sussistono anche nel tempo presente che è il tempo dell’imposizione.
Secondo effetto prodotto dal Primo comma articolo 53 Cost
- Il secondo effetto prodotto, invece, è quello della c.d. eguaglianza tributaria. Ne consegue che questo articolo della Costituzione, non soltanto non necessita di attuazione da parte del legislatore ordinario, ma addirittura diventa esso stesso attuativo di un altro articolo della Costituzione e cioè dell’articolo 3. Quest’ultimo contiene il principio di eguaglianza in generale. Con la conseguenza che, ogni qualvolta violiamo l’eguaglianza tributaria, stiamo violando anche il principio della capacità contributiva. Sono ottimi strumenti per assicurare detta eguaglianza, gli istituti di agevolazione ed esenzione fiscale.
Per il momento mi limiterò a dire, solamente una cosa. L’aver collegato il principio di eguaglianza in generale con quello di eguaglianza tributario, ha consentito alla Corte costituzionale di emanare sentenze che andassero al di là del semplice giudizio di costituzionalità. Infatti, spesso quest’ultime, si sono rivelate sentenze che andavano a sindacare sulle scelte del legislatore.