Nozione di tributo
Nozione di tributo [caption id="attachment_2722" align="aligncenter" width="650"] Atto di accertamen ...
In questo articolo ci occuperemo di un’argomento importante, Il diritto di detrazione ai fini IVA.
Come abbiamo già detto, l’istituto della detrazione, insieme a quello della rivalsa, hanno il compito di assicurare la neutralità dell’imposta nei confronti degli esercenti attività di impresa o di arti e professioni.
Detti istituti, infatti, gli consente di recuperare l’imposta subita dai loro acquisti.
La detrazione consiste appunto nel diritto di detrarre, dall’ammontare dell’imposta dovuta a causa delle operazioni attive, l’ammontare delle imposte, assolte, dovute o addebitate a titolo di rivalsa su quelli che sono stati i beni e i servizi acquistati.
Si faccia bene attenzione al significato di imposta assolta, dovuta o addebitata. Non a caso per imposta:
Dal punto di vista strutturale, invece, la detrazione può essere definita come una situazione soggettiva unilaterale. Non, quindi, come un immediato diritto di credito verso l’amministrazione.
Tuttavia, può anche accadere, in certi casi, che la detrazione si presenta come un vero e proprio diritto di credito. Questo accade quando dalla dichiarazione annuale, risulta un eccedenza dell’imposta complessiva detraibile, rispetto a quella dovuta.
Per quanto concerne l’area di operatività del diritto di detrazione, possiamo dire che è tendenzialmente estesa a tutti gli acquisti effettuati nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni. E ciò, indipendentemente dal fatto che detti acquisti abbiano ad oggetto, beni merci o beni strumentali e che vengano, o meno, utilizzati immediatamente nello svolgimento dell’attività economica.
Anzi, possiamo aggiungere che il diritto di detrazione, non è pregiudicato dall’eventuale perdita o distruzione di detti beni acquistati.
Per quanto, infine, riguarda il punto di vista temporale, detto diritto sorge nel momento in cui l’imposta, diventa esigibile da parte dell’Amministrazione.
Quindi, nel momento in cui si sta ponendo in essere l’operazione soggetta ad IVA, può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto di detrazione, alle condizioni esistenti, al momento della nascita del diritto medesimo. (Articolo 19 comma 1).
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