L'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche
L'accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche Come si può evincere ...
Le leggi tributarie, al fine di facilitare l’attività degli Uffici finanziari, prevedono e regolano molteplici obblighi di dichiarazione. Obblighi quest’ultimi che a secondo del tributo a cui si riferiscono sono dotati di una disciplina diversa con riferimento:
Nel campo delle imposte sui consumi, l’obbligo di dichiarazione, invece, si assolve portando a conoscenza degli Uffici finanziari anche fatti e circostanze diverse da quelli che sono costitutivi dell’obbligo di pagamento: si pensi alle dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA o all’obbligo degli eredi dei contribuenti deceduti di comunicare le proprie generalità all’Ufficio tributario e così via.
Alla prima soluzione normativa, si orientano in particolare le imposte dirette e l’IVA; la seconda soluzione normativa, invece, trova oggi riscontro soprattutto nel campo dei tributi locali, si pensi all’IMU o alla tassa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, ecc.
Oggi, invece, le più recenti posizioni dottrinali e giurisprudenziali, seppur non hanno negato anche detta efficacia della dichiarazione, ne hanno però fortemente ridimensionato la portata.
Non a caso la dichiarazione tributaria viene intesa non come avente natura confessoria, bensì come avente natura della dichiarazione di scienza, in quanto essa è priva di un contenuto dispositivo ed è unicamente volta a comunicare fatti fiscalmente rilevanti. Ne consegue che essa, in quanto tale e quindi, dichiarazione di scienza, è tendenzialmente rettificabile degli errori eventualmente commessi dal contribuente a proprio danno.
E’ importante precisare però, che vi sono anche dichiarazioni il cui contenuto ha in parte carattere dispositivo e ciò accade in tutte quelle dichiarazioni dove la legge consente al contribuente di esercitare le opzioni da essa stessa consentite. Si pensi alla scelta tra più regimi contabili o alla scelta di rateizzare o meno la tassazione delle plusvalenze.
In definitiva, sulla base di quanto finora detto, comune alla totalità dei tributi è solo l’obbligo di portare a conoscenza degli Uffici i fatti costitutivi e quindi che fanno scattare l’obbligo di pagamento.
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