Ideologie differenti all'interno degli stessi movimenti politici
Ideologie differenti all'interno degli stessi movimenti politici Come abbiamo avuto modo di vedere ...
Gli interessi attivi e passivi rappresentano un aspetto di centrale rilievo, in quella che è la disciplina fiscale del reddito d’impresa. Questo perché nelle attività commerciali la componente capitalistica, gioca un ruolo fondamentale.
Per quanto riguarda gli interessi attivi, si è ormai da tempo affermato il principio generale, che quando sono percepiti da società ed enti commerciali o comunque nell’esercizio d’impresa, essi NON costituiscono reddito di capitale, ma devono considerarsi come componenti attive del reddito d’impresa. (Principio di Attrazione). (art. 48 TUIR).
Gli interessi attivi sono assoggettai ai principi e alle regole che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa, con le seguenti conseguenze pratiche:
Gli interessi passivi, invece, possono avere natura e fondamenti causali diversi. Ad esempio, essi possono costituire: normali costi di esercizio dell’impresa( banche che pagano interessi per i depositi dei loro clienti), oneri accessori ad altri costi o spese (interessi dovuti per il ritardo o dilazione a dei pagamenti, ovvero oneri finanziari (ricorso al credito).
Si osservi che la disciplina attualmente vigente sugli interessi passivi, detta regole sul regime della loro deducibilità fiscale in modo diverso. Infatti, da una parte detta le regole per le società di persone e gli imprenditori individuali; dall’altra per i soggetti passivi dell’IRES.
Per le società di persone e gli imprenditori individuali è stato stabilito che gli interessi passivi sono deducibili solo se “inerenti” all’esercizio dell’impresa e limitatamente al c.d. pro–rata generale. Ovvero alla parte che corrispondente al rapporto: tra l’ammontare dei ricavi imponibili ai fini delle imposte sui redditi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (imponibili ed esenti sempre ai fini delle imposte sui redditi).
In altre parole, anche se inerenti all’esercizio d’impresa, dai ricavi e proventi che non concorrono a formare il correlativo reddito, in quanto esclusi, non è possibile dedurre gli interessi passivi. (art. 61 comma 1 TUIR).
Per quanto, invece, riguarda i soggetti IRES è stata delineata una disciplina diversa, in quanto, non è stato espressamente richiamato il requisito della “inerenza” degli interessi passivi all’attività d’impresa. Più precisamente è stato disposto che:
Da quanto appena detto si comprende bene che i soggetti IRES hanno un regime di deducibilità degli interessi passivi, molto più limitato rispetto alle società semplici e agli imprenditori individuali. Ciò potrebbe essere giustificato anche dal fatto che le aliquote IRES sono state sensibilmente abbassate.
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